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22/03/2017

Legge 104 e congedi straordinari per unioni civili e conviventi di fatto. Ecco cosa cambia

Una recente circolare INPS fornisce le istruzioni per la concessione di permessi e congedi.  Le novità derivano dalla legge sulle unioni civili e una sentenza della Corte Costituzionale

 

Nella recente circolare n. 38/2017, INPS fornisce ai lavoratori dipendenti del settore privato le istruzioni operative per la concessione dei permessi ex legge n. 104/92 e del congedo straordinario (ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001). Alcune novità derivano dalla legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016) e dalla sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui  non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi.

 

Differenza tra unione civile e convienza di fatto

Prima, però, di vedere cosa è cambiato, è opportuno ricordare in cosa consistano e le differenze tra unione civile e convivenza di fatto. L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, dichiarazione che verrà poi registrata nell'archivio dello stato civile. La convivenza di fatto si costituisce invece tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da unione civile.

 

Alla luce delle recenti novità normative chi ha costituito un unione civile, ma anche i conviventi di fatto, potranno fruire dei permessi della legge n. 104/92. Solo i primi potranno fruire anche del congedo straordinario ex d. lgs. n. 151/2001. Per ora, dunque, il congedo straordinario non potrà essere fruito dal convivente di fatto in assenza di espressa previsione normativa sul punto. Quest’ultimo non può subentrare al posto degli altri familiari aventi diritto nella fruizione del congedo straordinario.

 

C’è una differenza nella fruizione del permessi e del congedo di conventi e soggetti a unione civile rispetto a chi è legato da matrimonio: tenuto conto che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra parte non c’è rapporto di affinità, i permessi ex legge 104/92 non potranno essere fruiti dalla parte di un unione civile e dal convivente di fatto per prestare assistenza ai parenti dell’altra parte. Ugualmente una parte dell’unione civile non potrà fruire del congedo straordinario ex d. lgs. n. 151/2001 per assistere un parente dell’unito.

 

Riassumendo

La parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, potrà usufruire di:

•  permessi ex legge n. 104/92;

•  congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001

Il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, potrà usufruire unicamente di:

•  permessi ex legge n. 104/92.