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Assistenza sanitaria e farmaceutica

assistenza

 

L'assistenza sanitaria, disciplinata dall'art.32 della Costituzione italiana, garantisce il diritto di salute dei cittadini ed è attuata nelle sue finalità dalle Regioni, attraverso le strutture e servizi del Sistema sanitario nazionale (Ssn), sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 rivede i Livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini residente in Italia, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle elencate nei LEA.

 

Il diritto alla salute delle persone disabili è sancito poi dalla Convenzione ONU (art. 25 “Salute”). In questo caso il diritto alla salute è inteso nella sua accezione più ampia anche di abilitazione-riabilitazione e si configura come diritto umano, non solo del cittadino; presuppone la centralità della persona come soggetto che partecipa, collabora e sceglie un progetto di vita e di cura per la sua inclusione sociale.

 

Il diritto alla salute delle persone con sclerosi multipla, e più in generale delle persone con disabilità, in Italia al momento si traduce in prestazioni e servizi sanitari distrettuali (ovvero svolti sul territorio in ambulatori e servizi non ospedalieri) e ospedalieri, ovvero nell’assistenza sanitaria di base e farmaceutica, in quella a carattere specialistico e ambulatoriale, nell’assistenza riabilitativa e nell’assistenza protesica e integrativa; nell'assistenza ospedaliera; infine nell'assistenza socio sanitaria.

 

Si realizza, inoltre, nella garanzia dell’accessibile utilizzo di questi servizi mediante anche esenzioni ed agevolazioni economiche. Le persone affette da una delle patologie comprese D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche, hanno diritto ad esempio all’esenzione da alcuni ticket in relazione alla loro patologia.

 

In particolare la persona con SM ha diritto a tutte le analisi diagnostiche e di laboratorio necessarie alla diagnosi ed al monitoraggio dell’andamento della patologia. Questo significa che non c’è un elenco di esami esenti, bensì sono esentabili, su indicazione dello specialista, tutti gli esami che ritiene utili per diagnosi e monitoraggio. Altresì non sono esenti in genere alcuni esami quali per esempio il colesterolo, la glicemia, ecc. non direttamente collegabili alla SM. Per richiedere questo tipo di esenzione bisogna recarsi alla propria ASL di residenza e portare con sé l’attestazione della patologia (es. certificato neurologo, copia cartella clinica, copia verbale invalidità, ecc. dal quale si evinca la diagnosi) ed il proprio tesserino sanitario, dove verrà apposto il codice di esenzione 046. 

 

Focus sull’assistenza farmaceutica
In linea generale i farmaci in commercio in Italia sono classificati in due grandi categorie:

 

Farmaci di classe A. Sono i farmaci a carico del sistema sanitario nazionale, come ad esempio i farmaci ospedalieri o per particolari patologie, ecc.

 

Farmaci di classe C. Sono i farmaci a carico della persona, quali per esempio quasi tutti i farmaci sintomatici della SM.

 

In particolare poi esistono i farmaci così detti equivalenti: sono i farmaci sia di classe A sia C per i quali è scaduto il brevetto. Significa che possono produrli anche altre case farmaceutiche e ditte diverse da quella che ha creato il farmaco la prima volta. In questo caso se il farmaco è di classe A la persona avrà il farmaco equivalente totalmente gratuito; se invece prende quello per così dire di “marca” dovrà pagare la differenza di prezzo fra quello di marca e quello generico. Se il farmaco è in fascia C la persona, prendendo il generico paga comunque circa il 20% in meno rispetto al prezzo del farmaco “di marca”.

 

Le note AIFA
Ci sono alcuni farmaci che sono riconosciuti a carico della sanità solo per determinate patologie o situazioni di salute, diversamente sono a carico della persona. Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa a quel farmaco in questo modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità/gratuità previste dalla Nota. 
Maggiori dettagli sulla nota 65

 

Le terapie per la SM
Le terapie disponibili sono complessivamente in grado di migliorare la prognosi della malattia, permettendo alle persone con sclerosi multipla di condurre una vita per quanto possibile normale. In considerazione della variabilità della sclerosi multipla e delle caratteristiche specifiche della singola persona, il trattamento deve essere individuato da caso a caso attraverso un rapporto di fiducia tra l’équipe del Centro clinico SM e la persona con sclerosi multipla.

 

Dal punto di vista della rimborsabilità in linea generale:  

Terapie dell’attacco sono a carico della sanità in regime ospedaliero; le terapie a lungo termine sono a carico della sanità; le terapie sintomatiche sono a carico della persona. Per ulteriori dettagli

 

Va in ogni caso, per ciascuna terapia farmacologica, individuata la classe di rimborsabilità nella quale è inserita (A o C o H) e le specifiche della sua erogazione.

 

Ultimo aggiornamento 10 ottobre 2022

Per saperne di più:

Tutte le esenzioni dal ticket