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Diritto di famiglia

Indice

Introduzione

Separazione consensuale

Separazione giudiziale

Effetti della separazione

Modifica delle condizioni di separazione

Affidamento dei figli

Assegno di mantenimento

Divorzio

Divorzio congiunto

Divorzio giudiziale

Effetti del divorzio

Novità: divorzio breve

Diritto agli alimenti

 

 

Introduzione

I dubbi e le preoccupazioni che sorgono quando una coppia arriva alla decisione di separarsi o divorziare  sono comuni, indipendentemente dalle cause che possono portare a questa scelta. Le domande più frequenti riguardano  i tipi di separazione previsti dal nostro ordinamento (consensuale o giudiziale), la possibilità di divorziare, il diritto al mantenimento o alla possibilità di ottenere o passare alimenti.  Gli aspetti decisamente più delicati e dolorosi riguardano l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.

 

Per effetto di due recenti interventi legislativi, molti interrogativi vengono posti anche in merito alla convenzione di negoziazione assistita e al “divorzio breve”. Esistono due istituti nel nostro ordinamento: la separazione (con cui il rapporto coniugale non viene sciolto, ma solo attenuato) e il divorzio (che determina invece lo scioglimento del rapporto coniugale).Tanto alla separazione quanto al divorzio, si può giungere in modo consensuale oppure giudiziale.

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Separazione consensuale

La separazione consensuale presuppone l’accordo dei coniugi: è la via più rapida e meno onerosa per risolvere il proprio rapporto matrimoniale. La procedura di separazione consensuale si avvia depositando un ricorso presso la cancelleria del tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio. I ricorso deve contenere tutte le condizioni della separazione e, per esempio, la previsione di un eventuale assegno di mantenimento dovuto dall’uno all’altro coniuge, il diritto di uno dei coniugi ad abitare la casa coniugale, le previsioni in merito all’affidamento dei figli e il concorso ai relativi oneri economici, etc.). Il giudice fissa poi successivamente l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente. I coniugi vengono sentiti  prima separatamente, poi congiuntamente, tentando la conciliazione (è un tentativo per lo più solo formale). Sempre il Giudice verifica, quindi, che le condizioni concordate tra i coniugi non contrastino con l’interesse dei figli e a questo punto, omologa le condizioni di separazione. Solo con l’omologazione la separazione produce i suoi effetti legali.

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Separazione giudiziale

Qualora i coniugi non riescano a trovare un accordo per la separazione consensuale, ciascuno di essi può fare domanda al Tribunale per ottenere la separazione giudiziale. Il presupposto è che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli. Con la separazione giudiziale si instaura un vero e proprio giudizio, all’esito del quale, il Giudice pronuncia una sentenza, che potrà eventualmente essere impugnata qualora non ritenuta congrua e idonea a tutelare gli interessi di ciascuno dei due coniugi.

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Gli effetti della separazione

La separazione legale ha diversi effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.

 

Dal punto di vista dei rapporti personali:

- la moglie conserva il cognome del marito salvo che il giudice (su richiesta della moglie stessa o anche del marito) disponga che lo abbandoni;

- viene meno il dovere di coabitazione e quello di assistenza morale e materiale.

 

Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali:

- se sussisteva comunione legale dei beni, questa si scioglie (in realtà l’effetto si produce nel momento - anche antecedente - in cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati: così ha previsto la L. n. 162/2014 e la relativa ordinanza deve essere comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione);

- il godimento della casa coniugale è assegnato a un coniuge;

- l’obbligo di contribuzione può trasformarsi nell’obbligo di corrispondere quanto necessario al mantenimento se l’altro coniuge non ha adeguati redditi propri (assegno di mantenimento): tuttavia il coniuge cui la separazione venga addebitata non ha diritto all’assegno di mantenimento, ma solo a un assegno alimentare nel caso in cui si trovi in stato di bisogno. Allo scopo di tutelare il coniuge più debole, la legge prevede che se l’obbligato non provvede a versare nei tempi stabiliti l’assegno, su richiesta del primo, il giudice avrà il potere di disporre il sequestro di una parte dei beni dell'inadempiente, oppure di ordinare a terzi, per esempio al datore di lavoro del coniuge obbligato, il pagamento della somma dovuta. 
- i coniugi conservano i reciproci diritti successori (il coniuge li perde se la separazione è con addebito).

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Modifica delle condizioni di separazione

Le condizioni stabilite dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica.
Le modalità auspicabili per modificare tali condizioni sono un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. Qualora risulti impossibile un’intesa, il coniuge interessato alla variazione può presentare ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c., tramite il proprio avvocato. Alla domanda segue, dopo l’istruttoria del caso, una sentenza che contiene una specifica motivazione ed è passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento.

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Affidamento dei figli

La normativa in vigore in tema di affido del minore in caso di separazioni dei genitori è volta a tutelare l’interesse del minore. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice, dunque, adotta i provvedimenti relativi ai figli per realizzare questo fine dal punto di vista morale e materiale. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

 

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario secondo il principio di proporzionalità, un assegno periodico, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio nella convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

Il giudice potrà disporre (eventualmente anche su istanza di uno dei genitori) l’affido esclusivo ad uno solo di essi qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore: il genitore affidatario, salva diversa disposizione del giudice, avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni contrarie al loro interesse.

Per non essere genitori “idonei” deve sussistere una condizione di manifesta carenza o non idoneità educativa come, per esempio, un’anomala condizione di vita di obiettiva lontananza anche morale.
Il fatto di avere una diagnosi di sclerosi multipla non significa essere inidoneo come genitore. Occorrerà valutare la singola situazione di salute della persona facendo ricorso a consulenti preparati e competenti.

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Assegnazione della casa coniugale

Molto frequentemente durante le separazione fra coniugi si pone il problema dell’assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, l’art. 6 della legge sul divorzio prevede che «L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione è, in termini tecnici “opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”, ovvero mantiene la sua validità anche nei confronti di terze parti.

 

Le persone con sclerosi multipla si chiedono spesso se hanno qualche diritto da far valere in quanto “coniugi deboli”. Non c’è una risposta a livello legislativo. Nella pratica giudiziaria in assenza di figli  si tende ad escludere l’assegnazione a un coniuge  della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro, - anche se in situazione di handicap o comunque malato -. Lo stesso succede anche quando la casa è in comproprietà dei due coniugi poiché si procede allo scioglimento della comunione (con vendita dell’immobile).

 

Tuttavia, alcuni giudici sono intervenuti modificando l’assegno di mantenimento in funzione della perdita o dell’acquisto della casa coniugale: se il coniuge con problemi di salute non ne ottiene l’assegnazione e viene estromesso avrà diritto automaticamente all’aumento dell’assegno senza dover riproporre una nuova specifica causa (così Cass. n. 661/2003). 
Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 17 maggio 2006, ha stabilito: “la casa coniugale di proprietà comune può essere assegnata anche in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti in quanto l’assegnazione può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, configurando una componente in natura dell’obbligo di mantenimento dell’uno a favore dell’altro.  In tal caso l’assegnazione ha funzione integrativa dell’assegno di mantenimento.”

 

Infine, merita di essere segnalata una pronuncia della Corte di Appello di Venezia, la n. 25/2013 che pur ribadendo, in linea generale, l’interesse prioritario da accordare al minore a rimanere presso la casa coniugale, rileva come non possano essere  trascurati  anche altri interessi che, eventualmente, risultino degni di tutela a cui, come tali, debba essere accordata prevalenza  (in questo caso si è ritenuto di dover accordare tutela aal coniuge non affidatario della figlia minore, cieco dalla nascita, che abitava da sempre nella casa divenuta poi casa coniugale e ciò al fine di  «non vedere totalmente stravolta la sua vita e di continuare soprattutto a prestare la propria attività lavorativa che diversamente » evitando così indiscutibili problemi di gestione della sua vita quotidiana.

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Assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento viene riconosciuto al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, e che non abbia adeguati redditi propri, sufficienti a garantire il suo mantenimento. L’assegno deve assicurare al coniuge separato un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una condizione simile indipendentemente dal ricevimento dell’assegno). L'entità dell’assegno viene determinata dall’autorità giudiziaria in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato: per questo, l’autorità valuta e paragona i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Si tiene conto, in questa valutazione, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito che essi hanno, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli stessi; dei crediti di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità della casa coniugale etc. Viene valutata anche l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario può svolgere un'attività lavorativa retributiva (tenendo in considerazione l'età, la situazione del mercato del lavoro del luogo in cui vive il coniuge, l'esperienza lavorativa o professionale pregressa, il tempo intercorso dall'ultima prestazione di lavoro, la situazione di salute del medesimo, i condizionamenti posti dalla cura e dalla crescita dei figli) questo incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportando un decremento dello stesso (cfr. Cass. Civ. 02.07.04 n. 12121; Cass. Civ. 19.03.2002 n. 3975).

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Il divorzio

Con il divorzio si determina scioglimento del rapporto coniugale, facendone cessare gli effetti, ogni qualvolta venga accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale per la separazione, oppure dopo sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Anche nel caso di divorzio, la domanda può essere presentata congiuntamente dai due coniugi, ovvero in via giudiziale.  

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Il divorzio congiunto

I coniugi possono presentare insieme la domanda di divorzio, indicando con precisione (dopo averle concordate tra loro) le condizioni inerenti i figli e i rapporti economici. In questo caso il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, emette la sentenza.

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Il divorzio giudiziale

La domanda di divorzio deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la richiesta di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Il giudice fissa la data di comparizione dei coniugi, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore: il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, ascoltato il figlio minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore se capace di discernimento, dispone, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione. Nel caso in cui il processo continui per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette una sentenza non definitiva per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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Gli effetti del divorzio

Dal punto di vista dei rapporti personali:

- la moglie perde il cognome del marito salvo che per un legittimo interesse sia autorizzata dal Giudice a conservarlo;

- i coniugi recuperano lo stato libero, e possono risposarsi.

Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali:

- vengono meno i reciproci diritti successori;

- si scioglie la comunione legale (se non già sciolta per separazione);

- può essere stabilito, a carico di un coniuge, l’obbligo di corrispondere periodicamente all’altro una determinata somma (assegno di divorzio).

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Assegno divorziale

Con la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti gli elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno di divorzio ha, quindi, una funzione assistenziale.

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Novità. Divorzio breve e convenzione di negoziazione assistita

Due recenti importanti interventi normativi sono finalizzati alla semplificazione e alla riduzione dei tempi della crisi matrimoniale,  consentono di giungere alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con un accordo presso l’Ufficiale dello Stato civile, o mediante la convenzione di negoziazione assistita.

 

1)  L’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art 12 L. 162/2014

L’articolo 12 L. 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di allentare o sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale mediante un semplice accordo davanti all’Ufficiale dello Stato civile. In questo caso, l’assistenza legale è facoltativa. La competenza è dell’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, del luogo dove il matrimonio è stato trascritto. L’accordo tiene luogo dei rispettivi provvedimenti risolutivi della crisi matrimoniale, come precisato dal 4° comma della norma in commento.

 

Due le condizioni per poter accedere a questo procedimento:

1) assenza di figli minori o incapaci, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti;

2) mancanza di “patti di trasferimento patrimoniale” (i coniugi non devono avere quindi raggiunto accordi relativi a: assegni alimentari e/o di mantenimento, diritto d’abitazione, uso o trasferimento della casa coniugale; qualsiasi utilità patrimoniale comprensibile in un più ampio disegno volto a sistemare la situazione patrimoniale tra i due coniugi).

 

Entrambe queste condizioni dovranno risultare espresse nel testo dell’accordo, nella forma denominata “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art 46 DPR 445/2000”. L’Ufficiale di Stato civile redige, quindi, l’atto contente le dichiarazioni dei coniugi, invitandoli a ricomparire per confermare l’accordo.

 

2) La  convenzione  di  negoziazione  assistita
Qualora manchi anche solo una delle condizioni per accedere alla procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, si può ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Si tratta di un accordo mediante il quale le  parti  convengono  di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di  avvocati  iscritti  all'albo. La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

 

Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:

- se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità;

- se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli oppure fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni.

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Diritto agli alimenti

L’assegno di mantenimento non deve essere confuso con il diritto agli alimenti, che spetta solo a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e viene stabilito in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine, il coniuge, i figli legittimi naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi, l'adottante nei confronti del figlio adottivo, i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli. L’entità e l’ammontare degli alimenti viene stabilita dall’autorità giudiziaria, la quale, in caso di successivo mutamento delle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, potrà disporne la cessazione, la riduzione o l'aumento. Gli alimenti potranno essere somministrati mediante un assegno alimentare  in periodi anticipati oppure l’obbligato potrà scegliere di accogliere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.