Salta al contenuto principale

Barriere architettoniche

Barriere architettoniche

 

Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli (scale, porte strette, marciapiedi senza rampe) che non permettono la completa mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente. La loro presenza può impedire, a quanti hanno difficoltà motorie o sensoriali, di uscire da casa, di andare a scuola o al lavoro, di stare con gli altri.

 

Le barriere architettoniche si identificano non solo con gli ostacoli materiali e concreti che limitano la mobilità delle persone, ma anche con gli ostacoli costituiti dall'ubicazione dell'abitazione, della sede di lavoro (c.d. barriere di localizzazione, che costringono a compiere a piedi lunghi percorsi), nonché con gli ostacoli che rendono scarsamente conoscibili l'ubicazione degli edifici di uso pubblico (c.d. barriere percettive). Il concetto di barriera quindi è molto ampio e comprende anche ad esempio le “attrezzature o componenti”, ovvero gli arredi e qualsiasi altro componente o attrezzatura indispensabile per la fruibilità degli ambienti.

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto a partire dal 2001 l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), facendo riferimento ad un modello biopsicosociale della disabilità: le barriere sono gli ostacoli e le caratteristiche, anche culturali, dell’ambiente esterno che, in interazione con le menomazioni funzionali e psicofisiche della persona, ne impediscono la piena inclusione e quindi ne determinano la disabilità.

 

La Convenzione ONU dei diritti delle persone disabili infine va oltre e fa riferimento al concetto più completo di barriere, nel senso di ostacoli di qualsiasi natura che impediscono la realizzazione dei diritti umani. In Italia, rispetto alle barriere architettoniche, si è sviluppata un’ampia normativa. Attualmente abbiamo tre strumenti normativi principali per il loro superamento: la Legge 13/89, che determina sia gli obblighi di superamento delle barriere negli edifici privati, sia i contributi per i lavori di abbattimento delle stesse negli edifici costruiti prima del 1989; il Decreto Ministeriale 236/89 e DPR 503/96, che dettano le disposizioni tecniche per rendere accessibili, fruibili e visitabili gli edifici privati il primo e i pubblici il secondo anche alle persone con disabilità.

 

Rispetto agli edifici privati la L.13/89 stabilisce le norme per la rimozione delle barriere nella propria abitazione o negli spazi di proprietà condominiale e prevede dei contribuiti a fondo perduto, concessi dalle Regioni per tramite dei Comuni, su domanda dell’interessato, commisurati alla spesa sostenuta. Alcune Regioni possono inoltre concedere contributi ulteriori. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere quali l’IVA al 4% sui lavori di ristrutturazione e di abbattimento; l’IVA al 10% e la detrazione al 50% per il lavori di ristrutturazione; la detrazione al 19% su alcuni lavori quali ad esempio rampe.

 

Quello delle barriere è, in conclusione, un ambito di diritto molto ampio e complesso, che attiene a sua volta a diversi ambiti; per poter quindi individuare le informazioni corrette, può essere innanzitutto utile identificare precisamente il tipo di barriera/problematica che impedisce alla persona la realizzazione del diritto all’inclusione alla piena partecipazione ed alla mobilità.

 

Nella foto: un'immagine dal reportage Under Pressure - Living with MS in Europe. © 2011, Lurdes R. Basoli

 

Ultimo aggiornamento ottobre 2016