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Whistleblowing

1. Whistleblowing cos’è?

2. Chi può segnalare

3. Cosa si può segnalare

4. A chi bisogna inviare le segnalazioni

 

1. Whistleblowing: cos’è?

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) dell’Associazione o Fondazione possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il “whistleblower” (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.

Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Le segnalazioni possono riguardare tutti gli ambiti di operatività dell’Associazione e di ogni suo livello e partizione, compresa dunque la Rete territoriale, della Fondazione e della Società consortile

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  2. 2. Chi può segnalare
  • Lavoratori subordinati e autonomi
  • Collaboratori ex art. 409 c.p.c
  • Liberi professionisti e consulenti
  • Soci e Fruitori dei servizi e delle attività realizzate dall’Associazione ai diversi livelli territoriali, loro familiari e caregivers
  • Partecipanti minorenni
  • Giovani in Servizio Civile Universale
  • Volontari Servizio Civile Universale
  • Tirocinanti
  • Fornitori e Partner
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche nel caso di esercizio di fatto di tali funzioni o nel caso manchino incarichi esecutivi, comprese le cariche di rilievo territoriale (Consiglieri Provinciali e Regionali)
  • il facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • persone che abbiano uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che lavorino nel medesimo contesto lavorativo
  • i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con questi un rapporto lavorativo stabile e corrente;
  • gli enti di proprietà del segnalante, nonché quelli che operano nel medesimo contesto lavorativo.

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  2. 3. Cosa si può segnalare

     1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

 

     2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

 

  1.      3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2.  
  3.      4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  4.  
    1.      5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    2.      6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)

 

  1. 4. A chi bisogna inviare le segnalazioni

Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta che in forma orale.

 

Le segnalazioni si possono inviare attraverso un sistema di email esterno al dominio associativo, le cui credenziali di accesso sono state assegnate esclusivamente ai soggetti deputati alla gestione della procedura, con esclusione anche degli “Amministratori di Sistema” degli Enti.

 

In forma scritta possono essere trasmesse via mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: segnalazioni231aism@outlook.it, segnalazioni231fism@outlook.it

 

Nel caso in cui le segnalazioni riguardassero l’Area Compliance, il Direttore Affari Generali, la Direzione Generale o il Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trasmesse all’indirizzo e-mail dell’ODV: odv231aism@outlook.it, odv231fism@outlook.it

 

Possono essere inviate anche in forma cartacea all’indirizzo Sede Nazionale AISM APS ETS Via Operai n. 40 – 16149 Genova riportando sulla busta “RISERVATA – AREA COMPLIANCE”

 

Nel caso in cui il segnalante decida di utilizzare la forma orale, la segnalazione potrà avvenire sia telefonicamente che di persona. Scarica la procedura completa di segnalazione

 

Una volta ricevuta la segnalazione, i soggetti delegati provvedono a:

 

     1. rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni decorrenti dalla data di ricezione;

  1.      2. mantenere attiva l’interlocuzione con il segnalante, compresa la facoltà di chiedere – ove necessario – integrazioni o approfondimenti.

 

Qualora un soggetto diverso da quelli incaricati dovesse ricevere una segnalazione, quale che sia la forma in cui lo riceve (orale o scritta), ha l’obbligo di inoltrarla con immediatezza, e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, ed in via riservata per iscritto secondo le modalità appena descritte. Il mancato inoltro della segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura e del Codice Etico e di Comportamento, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari ivi previste.