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Parcheggi

 

Il nuovo codice della strada prevede (quindi) anche che i possessori del contrassegno per le persone invalide possano:

 

- Parcheggiare negli stalli riservati alle persone invalide e indicati da apposita segnaletica

- Far richiesta al proprio Comune di un parcheggio riservato alla specifica persona, titolare del contrassegno

 

Parcheggi riservati ai disabili.

È previsto che sia nei parcheggi pubblici sia privati (custoditi e non) siano riservati almeno 1 parcheggio per persona con disabilità (munita di contrassegno) ogni 50 posti o frazioni di 50.

 

Questi parcheggi devono in particolare rispettare i dettati tecnici dell’articolo 10 del DPR 24 luglio 1996, n. 503 e del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (punto 8.2.3.). In quest'ultimo vengono fissate delle misure da ritenersi minime per gli stalli:

 

- larghezza non inferiore ai m 3.20

- lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia): non inferiore a 6 m e devono essere indicati da apposita orizzontale (riga gialla in terra) e essere “ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

 

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.”

 

L’ Art. 40 . Regolamento di Attuazione del codice della strada prevede inoltre che gli stalli siano delimitati da strisce gialle appunto e che abbiano lo spazio affianco necessario per consentire la salita e la discesa di dal veicolo e consentano l’accesso al marciapiede.

 

In questi parcheggi non è applicabile alcun limite di tempo, anche se sono in zona a disco orario. Tuttavia ancora aperta è la questione sul pagamento dei così detti parcheggi blu (a pagamento) e si rimanda ai singoli Comuni la decisione della gratuità del parcheggio per le persone disabili. L’unico vincolo permane quello di un posto gratuito ogni 50 stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, art. 11, comma 5: "Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili."

 

Parcheggi ad personam

Il codice della strada prevede anche che, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni disabilità, il sindaco può, su richiesta dell’interessato, assegnargli un posto riservato e collegato al suo contrassegno. Non c’è obbligo per questa concessione, che può quindi anche essere rifiutata dal Sindaco.

 

Per richiedere il parcheggio personale in linea generale quindi bisogna avere:

- il contrassegno e quindi capacità di deambulare sensibilmente ridotta (serve per avere il contrassegno)

- non possedere o fruire di parcheggi privati nel luogo dove si richiede quello personalizzato

- dev’essere zona ad alta intensità di traffico

 

 

Si fa quindi domanda al Sindaco su apposito modulo per tramite della polizia municipale o dell’ufficio delegato e poi il Sindaco con propria ordinanza lo assegna oppure no.

 

In genere poi i Comuni prevedono di concederlo nelle zone di abitazione e di lavoro della persona disabile.

 

Se lo spazio viene assegnato, va contraddistinto da apposita segnaletica, che indichi gli estremi numerici del contrassegno della persona a cui è assegnato e non può essere occupato da altri, neanche se disabili.

 

Ultimo aggiornamento giugno 2019