Invalidità civile
La legge 118 del ’71 definisce invalidi civili "quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (...) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”. Significa che non c’è un riconoscimento automatico d’invalidità in relazione alla diagnosi di sclerosi multipla o di una determinata patologia: vengono valutati i sintomi psicofisici che la persona ha e si fonda su un concetto obsoleto di menomazione e riduzione della capacità al lavoro della persona.
Pur essendo ormai una legge inadeguata, non corrispondente alle esigenze e alle caratteristiche delle persone con disabilità, da essa conseguono ancor oggi diversi benefici (esenzioni ticket, provvidenze economiche, ecc.).
Rimane infatti, insieme al riconoscimento dello stato di handicap della legge 104/92, lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.
L’invalidità e la visita di legge 104/92 sono due visite mediche distinte, che comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico: possono essere richieste e fatte insieme o separatamente, anche in momenti successivi. Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile per esempio richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
Invalidità dal 33% al 45% Concessione gratuita di ausili e protesi |
Invalidità dal 46%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 51%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 60%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 66%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 67%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74% al 99% Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 80%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità 100% Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + mancata autonomia nella deambulazione o svolgimento atti di vita quotidiana Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Per i minorenni
La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e possono attribuire:
• Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale).
• Indennità di accompagnamento viene rilasciata come per gli adulti, con specifico riguardo: «Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.»
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
Il percorso per richiederla
La domanda.
Per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile si deve presentare una domanda all’INPS, allegando la propria certificazione medica. Il primo passo è recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia dal sito dell’INPS per via telematica un certificato su apposito modello, nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare, sempre telematicamente dal sito dell’INPS, la domanda di visita vera e propria. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona se in possesso di uno SPID, oppure con l’aiuto dello stesso patronato. Alla domanda possono essere allegati telematicamente e inviati contestualmente i certificati medici della persona, che può comunque presentarne altri anche al girono della visita. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente - in genere - tramite una lettera a casa.
La visita
Si svolge presso la commissione medica competente dell’INPS provinciale o, in alcuni casi, della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime e invia un giudizio definitivo a casa.
A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 76/20, “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha introdotto anche “visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza, sulla base della sola documentazione inviata (https://www.aism.it/invalidita_civili_e_handicap_introdotta_la_visita_di_accertamento_distanza).
Se la persona è impossibilitata a deambulare, allettata, intrasportabile, ovvero non può andare di persona alla visita può essa stessa proporre vista “agli atti”, o il medico di base richiederne visita a domicilio, quando compila il certificato iniziale.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato. In linea generale per la SM si sono rilevate alcune difficoltà di valutazione sia per la peculiarità di alcuni sintomi non tabellati (senza punteggio) es. la fatica; sia per la difficoltà a valutare tutti i sintomi così variabili da caso a caso. Per facilitare la valutazione della SM, l’AISM insieme all’INPS ha elaborato delle linee guida (AISM-INPS: la comunicazione congiunta sulla sclerosi multipla) meramente orientative, tuttavia utili, in attesa della revisione del sistema di accertamento della disabilità.
I verbali
Contengono quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale. In genere vi si trovano:
• I dati della persona;
• La anamnesi (le sue condizioni mediche desunte dai certificati che ha portato);
• La valutazione (es. le principali disabilità e malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante, ecc, accertate dalla commissione nei certificati);
• Il giudizio e le firme dei medici della commissione.
L’invalidità è espressa in percentuali:
• Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971): ……. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 33%);
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971) …….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 67%);
• Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)…….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 80%);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). (Indica l’indennità di frequenza del minorenne);
• Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988);
• Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988);
• Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);
• Ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria
Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia grave e stabilizzata, solo però nel caso in cui presentino anche una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007. In questi casi è necessario inviare una richiesta di esenzione scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta lo specifico punto del Decreto in cui la persona rientra. Oppure portando detto certificato direttamente alla visita di revisione, chiedendo contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.
Ultimo aggiornamento gennaio 2023