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02/07/2009

Il prepensionamento dei lavoratori disabili

 

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (ovvero l'ascrivibilità dell'invalidità a una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile.

Trattandosi di previsione normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2002, essa è applicabile unicamente aiperiodi lavorati successivamente a tale data.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni (60 mesi) di contribuzione figurativa.
La disposizione non riguarda i lavoratori familiari di persone con handicap grave.

Ultimo aggiornamento giugno 2014