Previdenza e pensioni
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
Pensione di inabilità per lavoratori nella Pubblica Amministrazione
Contributi figurativi per il prepensionamento
Introduzione
La normativa vigente prevede misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che, oltre al requisito assicurativo/contributivo, abbiano una riduzione più o meno totale della capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa. L’assegno ordinario di invalidità e le pensioni di inabilità per gli iscritti INPS o per lavoratori della Pubblica Amministrazione, sono trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. La verifica dell’esistenza dei requisiti necessari per ottenere le provvidenze di tipo previdenziale va fatta presentando specifica domanda al proprio ente previdenziale o Cassa.
I lavoratori con un'invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento possono richiedere - per ogni anno di lavoro effettivamente svolto - il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni. Tale periodo (definito di prepensionamento) è utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
L’assegno ordinario d’invalidità e la pensione d’inabilità sono prestazioni economiche, di natura previdenziale, erogate a domanda. Spettano ai lavoratori con un'infermità fisica o mentale, siano dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
L’assegno si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
• l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, ha provocato una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
• un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
L'assegno ordinario d‘invalidità non è una pensione definitiva: ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto auna nuova visita medico-legale. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche a chi continua a lavorare. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, ricorrendo i relativi requisiti.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
• telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
La pensione di inabilità, invece, spetta a quei lavoratori cui sia stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, la pensione si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
• assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
È, inoltre, richiesta:
• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
• la cancellazione dagli albi professionali;
• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Pensione di inabilità per lavoratori nella Pubblica Amministrazione
Per i lavoratori dipendenti di Enti Pubblici (Ex INPDAP)
La pensione diretta d‘inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di tutti i dipendenti pubblici iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici che cessano dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa che non dipenda però da cause di servizio. Il richiedente deve inoltre aver maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della domanda.
La pensione è calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al primo gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l’importo della pensione d’inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile, né, nei casi in cui l’istituto della pensione di privilegio sia ancora vigente (personale militare e assimilato e residuale per la restante categoria del personale pubblico), l’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato nel caso che l’infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Tale tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
La domanda per richiedere la pensione d‘inabilità può essere presentata:
• in attività di servizio;
• successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio.
Se l’interessato è in attività di servizio, la domanda dovrà essere presentata, per l’appunto, all’ente o all’amministrazione di appartenenza, che, ove accerti la sussistenza dei requisiti contributivi minimi, invierà l’istruttoria all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.
La domanda dovrà essere corredata da un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) attestante l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività di lavoro. Va tenuto presente che la domanda per la pensione d‘inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione d‘inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo un‘inabilità assoluta e permanente alla mansione: in questo caso l’amministrazione dovrebbe verificare la possibilità di occupare il lavoratore in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica ovvero, se non vi sono possibilità di ricollocazione, potrebbe proporre al lavoratore l’adibizione a mansioni anche inferiori. Se, tuttavia, il lavoratore non dovesse dare il proprio consenso, interverrebbe la risoluzione del rapporto che si configurerebbe come dispensa dal servizio per inabilità.
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia. Il trattamento decorre dal giorno successivo al collocamento a riposo ovvero, se la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro, (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. La facoltà di richiedere la pensione d‘inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione d’inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato d‘inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.
Per gli iscritti alle casse Cpdel (Cassa per i dipendenti degli enti locali), Cps (Cassa per le pensioni ai sanitari), Cpi (Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate) e Cpug (Cassa pensioni per ufficiali giudiziari)
Questi dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se sussiste una delle seguenti condizioni:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl;
• inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl.
L’iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:
• 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
• 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La domanda va presentata all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, senza limiti di tempo. La documentazione da produrre è la seguente:
• il modulo di domanda per la pensione d‘inabilità;
• il verbale di visita medico-collegiale attestante lo status d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, o di inabilità alle mansioni svolte;
• la delibera di collocamento a riposo per inabilità.
La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro un anno dalla cessazione nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 7 legge 379 del 1955). L’erogazione della pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.
Iscritti alla Cassa Stato
Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione.
Contributi figurativi per il prepensionamento
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ovvero l'ascrivibilità dell'invalidità a una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio potrà valere avuto riguardo unicamente agli anni di lavoro successivi all’intervenuto riconoscimento del grado di invalidità superiore al 74%.
Trattandosi di previsione normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2001, essa è applicabile unicamente ai periodi lavorati successivamente a tale data. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni (60 mesi) di contribuzione figurativa. La disposizione non riguarda i lavoratori familiari di persone con handicap grave.
Ultimo aggiornamento gennaio 2018