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Privacy nel lavoro

 

 

 

Molto spesso, dopo aver ricevuto la diagnosi dai medici, le persone si chiedono se devono informare il datore di lavoro circa l’esistenza della patologia oppure se possono farlo solo dopo aver richiesto l’accertamento dell’invalidità civile. I dubbi riguardano sia chi ha già in essere un rapporto di lavoro, sia chi è in cerca di occupazione. Il timore è strettamente connesso alla possibili, molteplici, forme di discriminazione (nell’accesso al mercato del lavoro, al trattamento economico e normativo, alle possibilità di carriera ecc).

 

Alcuni  ritengono che la normativa sulla privacy  rappresenti un limite “all’ingerenza” del datore di lavoro. 
In realtà il Codice in materia di protezione dei dati personali  (d. lgs 196/2003)  stabilisce che i dati sensibili, fra cui vi sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona (nello specifico il tipo di patologia), possono essere trattati solo con particolari modalità previste dalla normativa e dalle linee guida del Garante per la privacy.

 

Dal punto di vista legale occorre tenere presente che è fondamentale dare indicazioni circa il proprio stato di salute per evitare possibili conseguenze sotto il profilo del rischio sanitario e dell’incolumità personale (del lavoratore stesso, dei colleghi di lavoro, dei clienti e dei fornitori). L’obbligo di dare tutte le indicazioni utili, nelle sedi competenti e con le modalità previste dalla normativa, è strettamente connesso alla necessità di ottenere una tutela completa nel caso in cui il lavoratore subisca un infortunio sul lavoro oppure nel caso in cui la persona stessa procuri dei danni ad altri.

 

La materia è delicata e deve essere approfondita nel più ampio ambito della sorveglianza sanitaria, ovvero la misura di prevenzione fondamentale adottabile dal datore di lavoro al fine di tutelare i lavoratori circa eventuali patologie che si potrebbero manifestare a fronte di esposizione continuativa a rischi per la salute di una certa entità.

 

La sorveglianza sanitaria comprende varie tipologie di visite. All’esito delle stesse verrà emesso il giudizio di idoneità alla mansione. Tra le varie tipologie di visita va ricordata quella che può essere richiesta dal lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 

Ciò, di fatto, è funzionale a tutelare anche il datore di lavoro il quale all’esito della visita dovrà adottare le opportune misure per evitare di essere ritenuto responsabile delle conseguente dannose derivate. Gli accertamenti sanitari in ambito lavorativo trovano la propria disciplina in diverse disposizioni di legge, e a esse vanno aggiunte le varie disposizioni che disciplinano profili particolari: sieropositività; tossicodipendenza; malattie mentali; portatori sani di malattie infettive ecc.

 

Occorre considerare, poi, la sorveglianza sanitaria obbligatoria per taluni tipi di mansioni e lavorazioni previste da leggi speciali; stesso obbligo è previsto per quei lavori che richiedono particolari «tessere, patenti o certificati» o per quelle categorie di lavoratori impegnati in attività di lavoro che richiedono efficienza fisica e psichica per la complessità dei compiti e le responsabilità che ne derivano: ferrovie, navigazione, portuali, guida di autoveicoli ecc.

 

Ultimo aggiornamento gennaio 2018