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Maternità e malattia

 

Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, possono esservi periodi di sospensione dell’attività lavorativa con diritto alla retribuzione. Fra tutti, l’astensione per malattia, inteso come stato patologico, debitamente certificato, che comporta un’incapacità lavorativa e l'impossibilità temporanea di prestare l’attività di lavoro.

 

È un aspetto importante da considerare perché il lavoratore assente per malattia ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro e, quindi, non può essere licenziato per tutto il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro può, infatti, licenziare il lavoratore in malattia solo quando sia scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto termine di comporto) fissato dai contratti collettivi. Nel conteggio del periodo di comporto rientrano anche situazioni particolari come ricoveri ospedalieri, day hospital, etc. È estremamente importante fare un conteggio esatto delle giornate di assenza per malattia già effettuate, e verificare le disposizioni previste dalla contrattazione di settore tramite un consulente del lavoro. Ciò è ancor più importante considerato che molti contratti collettivi prevedono norme di maggior favore che escludono determinate giornate di assenza per malattia in presenza di ben precisi requisiti.

 

Per quanto riguarda la maternità la diagnosi di sclerosi multipla non comporta interdizioni particolari dal lavoro. Occorre verificare con il ginecologo di fiducia la possibilità di una gravidanza cosiddetta “a rischio” o per complicanze della gravidanza stessa o per condizioni ambientali lavorative particolari, e se c'è la possibilità di essere spostata di posto o mansione. Per il resto operano tutte le normative vigenti in relazione al periodo di congedo di maternità e congedo parentale dal lavoro, e riposi giornalieri “per allattamento”.

 

 

Malattia e conservazione del posto di lavoro

Per malattia si intende uno stato patologico che comporta un’incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea di lavorare. Vi rientrano anche situazioni particolari come la necessità di terapie e/o periodi di convalescenza, purché debitamente certificati.

 

La malattia, così come la maternità, comporta la sospensione del rapporto di lavoro. In questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e ad un'indennità giornaliera. Il periodo massimo di assenza per malattia (periodo di comporto) è stabilito dai contratti collettivi di lavoro (C.C.N.L.). Superato il periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato, anche in costanza di malattia.

 

Si consiglia, quindi, di conservare copia dei certificati inviati e di rivolgersi periodicamente a un consulente del lavoro (ovvero all’ufficio personale della propria azienda) per far fare un conteggio dettagliato dei giorni di malattia di cui si è già fruito e di quelli ancora consentiti).

 

Il consulente del lavoro potrà verificare se nel contratto ci siano disposizioni di "miglior favore":

clausole che prolungano il periodo di comporto per malattia quando sussistono particolari patologie;

 

disposizioni che prevedano la sottrazione dal comporto delle assenze per la malattia dei giorni di ricovero e quelli utilizzati per terapie salvavita.

 

Ultimo aggiornamento luglio 2017

Per saperne di più:

maternità - disciplina