Stato di handicap
La Legge 104/92 (art. 3,1) definisce persona con handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
La stessa legge prevede (art. 3, comma 3) che "qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità".
La valutazione dell’handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali: viene valutato quanto lo stato di salute della persona incide sulla sua vita quotidiana e quanto disagio le crea, anche in relazione al contesto socio-economico ed ambientale in cui vive.
Anche in questo caso quindi non c’è un riconoscimento automatico dell’handicap in base alla patologia, bensì in base alle condizioni psicosociali e relazionali della persona nel suo ambiente di vita.
Iter della domanda e benefici
L'accertamento dello stato di handicap è effettuato dalle stesse Commissioni che accertano le invalidità civili, presso l’INPS provinciale o, in alcuni casi, le singole ASL di residenza, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare. La domanda va presentata come quella dell’invalidità ed è ugualmente possibile far ricorso se non si ritiene adeguata la valutazione della commissione.
In relazione al riconoscimento dello stato di handicap si può poi accedere, a seconda che sia riconosciuto lo stato di handicap oppure lo stato di handicap grave, a varie prestazioni socio-economiche e servizi, diversi da quelli legati all’invalidità civile: ad esempio agevolazioni di tipo fiscale (IVA al 4% su determinati acquisti) o servizi di assistenza socio-sanitaria (ad esempio assegni per la vita indipendente).
Per i minorenni
Si procede come per gli adulti e possono essere attribuiti anche in questo caso sia un handicap sia un handicap con connotazione di gravità.
Nel caso dei minori il riconoscimento dello stato di handicap è molto importante per tutti gli interventi collegati all’inclusione scolastica (piano individualizzato di studio, sostegno, ecc.). Esiste infatti la possibilità di richiedere contestualmente alla visita di Legge 104/92 anche il riconoscimento di alunno in stato di disabilità sempre presso la ASL di residenza, che consente di accedere alle agevolazioni per lo studio: a partire dal 2017 e con linee guida del 2022 è stato previsto che i genitori o gli esercenti la potestà presentino richiesta di certificato medico diagnostico ai fini dell’inclusione scolastica alla ASL di residenza del minore; con questo certificato avviino poi la domanda di Legge 104/92 e di accertamento della disabilità a fini di inclusione scolastica. L’INPS fisserà anche in questo caso una visita al seguito della quale rilascerà sia il verbale di Legge 104/92. In seguito i genitori o esercenti la potestà potranno inoltrare il tutto all’Unità di valutazione multidisciplinare preposta di zona e all’istituto scolastico per la predisposizione del profilo funzionale, del Progetto Individuale e del Piano individuale di studio.
Ultimo aggiornamento gennaio 2023