Per coloro che sono stati riconosciuti invalidi in misura superiore al 50% è prevista la possibilità di chiedere il congedo per cure diverse.
Tale congedo:
> non può superare i 30 giorni annuali, anche non continuativi;
> le cure devono essere collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative;
> è vincolato all'autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente.
> tale periodo non rientra nel comporto per malattia (individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
Anche nel Settore pubblico, il congedo per cure è riconducibile all'assenza per malattia di cui all'art. 2110 Codice Civile.
La normativa sul Pubblico Impiego prevede che, in sede di contrattazione di comparto, siano definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti in situazione di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica (così DPR n. 395/88 - art. 18).
Per poter chiedere questo tipo di congedo occorre:
1) richiedere a un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica un certificato medico che attesti la necessità delle cure e/o terapie in relazione all’infermità invalidante riconosciuta;
2) presentare al datore di lavoro una domanda accompagnata dalla richiesta/relazione del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura/ terapia (anche di tipo riabilitativo) in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Sarà utile allegare alla suddetta richiesta fotocopia dell’invalidità civile (essendo questo il presupposto per poter beneficiare del suddetto congedo per cure).
Generalmente, il giorno della visita si deve portare:
- fotocopia dell’invalidità civile;
- fotocopia di un documento di identità valido (fronte e retro);
- certificato del medico con la cura/terapia e i tempi (quello del punto 1);