L’approvazione del tanto atteso “Decreto rilancio” è stata annunciata nella serata del 13 maggio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, della Salute Roberto Speranza, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e delle Politiche agricole Teresa Bellanova.
Si tratta di un testo complesso finalizzato a ridare slancio al Paese a seguito dell’entrata nella Fase 2 e che contiene anche molteplici disposizioni di interesse per le persone con disabilità e sclerosi multipla, in alcuni casi si tratta della conferma o della proroga di misure già previste dai decreti Cura Italia e Liquidità. Trattandosi di un decreto legge, avrà immediata efficacia, e verrà poi sottoposto al consueto iter di conversione in legge, durante il quale – come già accaduto per il DL Cura Italia - sarà possibile apportare aggiustamenti e integrazioni.
Qui di seguito ci concentriamo sulle misure che possono interessare le persone con sclerosi multipla, con disabilità e loro famiglie, rimandando poi ad ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti nei prossimi giorni quando il testo del decreto verrà ufficialmente reso pubblico. Le indicazioni che seguono pertanto si basano sull’ultimo testo disponibile.
Aumento permessi legge 104/1992
Anche per maggio e giugno 2020 viene confermato l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili e che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia.
Vengono quindi previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno, portando nuovamente il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 giorni a maggio + 3 giorni a giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni di permessi complessivi).
Per i lavoratori sono stati altresì prorogati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, i congedi parentali COVID19 mentre il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID) viene portato a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario).
Diritto al lavoro agile
Il Decreto Rilancio ha inoltre esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, il diritto a richiedere il lavoro agile a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori di almeno un figlio minore di anni 14, ma ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Resta ferma la previsione già contenuta nel decreto Cura Italia per cui l’accesso al lavoro agile è condizionato al fatto che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Blocco dei licenziamenti
La sospensione della possibilità per i datori di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali e collettivi è stata prorogata per complessivi 5 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia e così dal 17 marzo 2020.
Sono state altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il decreto ha inoltre previsto che per i datori di lavoro (a prescindere dal requisito dimensionale) che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, possano revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Sorveglianza sanitaria in fase 2
Molte aziende riaprono e molte persone con sclerosi multipla potranno o dovranno tornare al lavoro (se non hanno un rischio dovuto a immunodepressione). Opportunamente, il Decreto Rilancio prevede che «per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».
In pratica, ciascuna realtà professionale dovrà attivare i propri medici competenti per verificare l’idoneità alla mansione di tutti i propri dipendenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in corso: per i lavoratori con disabilità, con altri quadri clinici o di età a rischio potrebbe anche verificarsi una situazione di inidoneità temporanea. Anche se il decreto precisa che l’intensificata sorveglianza sanitaria non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto, resta il fatto che con l’inidoneità temporanea potrebbe non essere dovuta la retribuzione. Sarà quindi necessario vigilare affinché non si verifichino situazioni non corrette.
Tutele per i lavoratori con gravi patologie e immunodepressione
Con l’art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data entro la quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso altresì di certificazione rilasciata dagli competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, come già previsto dall’art. 26 comma 2° del Decreto Cura Italia.
Purtroppo permane ancora ambiguità rispetto ai soggetti certificatori in quanto il testo vigente non precisa chi siano “i competenti organi medico legali” e rimane fermo il riferimento anche per il rischio di immunodepressione allo stato di handicap. Su questa norma prosegue pertanto l’attività di AISM e FISH per chiedere una riformulazione del provvedimento.
Cumulabilità bonus e assegno ordinario di invalidità
Di particolare rilievo l’articolo 78 che pone in parte rimedio ad una problematica sollevata anche da AISM e FISH, con una lettera aperta al Governo nel corso dell’approvazione del DL “Cura Italia”: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità – AOI - (legge 222/1984).
Al momento infatti il bonus “reddito di ultima istanza” spetta ai lavoratori che percepiscono un assegno di invalidità civile, ma è invece negato a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità o altri trattamenti previdenziali. Rimane invece aperta la questione della compatibilità del bonus con altri trattamenti previdenziali diversi dall’AOI.
Proroga accesso ad ammortizzatori
Anche se non strettamente correlato al tema della disabilità, si segnala inoltre, che con il decreto rilancio è stata confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, nonché di cassa integrazione salariale straordinaria e in deroga, con causale Covid – 19, utilizzabile dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.
Viene inoltre prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).
Aumento dei fondi per le persone con disabilità e per la non autosufficienza
150 milioni è lo stanziamento complessivo previsto per le disabilità contenuto nell’art 111 interamente dedicato all’assistenza e ai servizi per la disabilità.
Fondo non autosufficienza (FNA): + 90 milioni
Viene disposto un incremento pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2020, per il Fondo per le non autosufficienze, “al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Di questi 90 milioni, 20 sono vincolati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Viene poi altresì previsto un incremento di 20 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” ( legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 3, comma 1), per “potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai due fondi strutturali ma occorre mettere in evidenza un elemento molto importante: in entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati alle specifiche finalità che il decreto ha esplicitato e che le regioni dovranno quindi rispettare nel momento del riparto delle risorse.
Infine, con una dotazione di 40 milioni di euro, viene istituito il nuovo Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità. La finalità è di fornire un sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
Proroga piani terapeutici
I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.
Reddito di emergenza
Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità.
Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) il non superamento di specifici valori reddituali e patrimoniali ed un ISEE non superiore a 15 mila euro.
Il Reddito di emergenza sarà della durata di due mesi con un importo che potrà variare da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro.
Oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.