Guarda importi, limiti di reddito e pensioni dell'invalidità civile 2020
Anche quest’anno l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) ha emesso la Circolare (n°122 del 27 dicembre scorso) con i nuovi importi delle pensioni e degli assegni per l’invalidità civile per l'anno 2019 ed i rispettivi limiti di reddito per potervi accedere.
In base agli indici di inflazione dei prezzi e alla variazione del costo della vita ed alle disposizioni ministeriali vigenti, anche per il 2019 è stato confermato un aumento da attribuire alle pensioni fissato nella misura dello +1,1% (salvo conguagli).
Ecco dunque i nuovi importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2019:
Pensione ciechi civili assoluti |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
Pensione ciechi civili parziali Assegno di 285,66 euro e limite di reddito 16.814,346 euro |
Pensione invalidi civili totali Assegno di 285,66 euro e limite di reddito 16.814,346 euro |
Pensione sordi Assegno di 285,66 euro e limite di reddito euro 16.814,34 euro |
Assegno mensile invalidi civili parziali Assegno di 285,66 euro e limite di reddito 4.906,72 euro |
Indennità mensile frequenza minori Assegno di 285,66 euro e limite di reddito 4.906,72 euro |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali Assegno di 517,84 euro e nessun limite di reddito |
Indennità comunicazione sordi Assegno di 256,89 e nessun limite di reddito |
Indennità speciale ciechi ventesimisti Assegno di 210,61 e nessun limite di reddito |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
Il limite di reddito da non superare si riferisce al reddito personale annuo lordo della persona titolare dell’assegno. Sono esclusi quelli del coniuge e di altri familiari.
Infine rispetto alle dichiarazioni annuali obbligatorie, previste per mantenere gli assegni e le pensioni va ricordato che resta obbligatorio il modello ICLAV per l’assegno degli invalidi civile parziali; mentre dovrebbe essere ormai facoltativo il modello ICRIC per l’indennità di accompagnamento, relativo ai ricoveri sopra i 29 giorni.
Ricordiamo infatti che quest’ultimo era obbligatorio sino al 2018, ma a seguito della stipula di una convenzione fra Ministero della salute e INPS, i dati sui ricoveri dovrebbero essere direttamente comunicati dalla Sanità all’ente previdenziale.
In ogni caso è opportuno chiedere indicazioni al proprio patronato di fiducia sia sulla scadenza 2019 del modello ICLAV (ad oggi non ancora comunicata), sia sul modello ICRIC (in particolare se si vuole precisare che qualche ricovero effettuato, superiore ai 29 giorni, non è stato fatto a totale carico della Sanità, per cui non da luogo alla sospensione dell’indennità di accompagnamento o per casse previdenziali diverse).