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29/04/2020

Emergenza coronavirus e certificazioni per assentarsi dal lavoro. Le ultime novità

 

Nonostante lo sforzo portato avanti da AISM insieme a FISH per ottenere risposte tempestive circa le ormai sempre più pressanti richieste provenienti da migliaia di lavoratori e lavoratrici, siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto legge che dovrà disciplinare le necessarie misure e strumenti da applicare nella fase 2 dell'emergenza.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 aprile 2020, è stata nel frattempo pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto Cura Italia.

 

La legge di conversione ha emendato il testo dell'art. 26 comma 2°, che ora affianca -  nel ruolo di soggetti autorizzati a rilasciare la certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione (o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita) - ai "competenti organi medico-legali", anche i medici di assistenza primaria che hanno in carico il paziente.

 

La suddetta certificazione, secondo il testo della legge di conversione, dovrà essere emessa sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

 

 

Nell'attesa del provvedimento che, ci auspichiamo, riconosca anche al medico specialista il ruolo di soggetto autorizzato all'emissione delle certificazioni attestanti le condizioni di rischio così come definite nel succitato articolo 26, comma 2°, alla luce della citata modifica, sembra di poter dire che coloro che nei mesi di marzo e aprile si sono assentati dal lavoro ai sensi dell'art. 26 comma 2° con la sola certificazione del proprio medico specialista, possano procedere a integrare la stessa attraverso una ulteriore attestazione che potrà essere rilasciata dal proprio medico di assistenza primaria ovvero dagli uffici di medicina legale della ASL (in linea con quanto previsto dall'art. 14 lettera q) della legge n. 833 del 1978 - secondo cui le unità sanitarie locali provvedono agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale -. 

 

Leggi il dossier Coronavirus

 

Ai soggetti appena menzionati, cui dovrà essere dato l'utile ed esaustivo certificato predisposto dal Neurologo (che costituirà a tutti gli effetti il presupposto medico-legale dal quale attingere per l'individuazione della condizione di rischio), sarà richiesto di emettere una certificazione corredata di apposito numero di protocollo, che attesti la pregressa sussistenza del rischio di immunodepressione, che dovrà essere inviata direttamente all'INPS dai medici prescrittori (gli stessi MMG) al fine di consentire la definitiva attestazione dell'assenza dal lavoro effettuata nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020 quale assenza equiparata al ricovero ospedaliero.

 

Per il periodo seguente AISM insieme a FISH continuerà ad adoperarsi per ottenere quanto prima  la proroga e allargamento delle diverse tutele e istituti.

 

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