Vedi gli importi dell'invalidità civile 2022
Come ogni anno INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) collega gli importi della provvidenze d’invalidità, cecità e sordità a indicatori di inflazione e costo della vita, come previsto dalle norme vigenti. Quest’anno con Circolare n°148 del 18/12/2020 ha fatto riferimento a variazioni pari a 0%, adeguandosi a quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a metà novembre. Pertanto sia i limiti di reddito, sia gli importi delle provvidenze risultano invariati rispetto al 2020 e restano come sotto riportato.
Ecco dunque importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2021:
Pensione ciechi civili assoluti |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
Pensione ciechi civili parziali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro |
Pensione invalidi civili totali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro |
Pensione sordi Assegno di 286,81 euro e limite di reddito euro 16.982,49 euro |
Assegno mensile invalidi civili parziali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro |
Indennità mensile frequenza minori Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori Assegno di 520,29 euro e nessun limite di reddito |
Indennità comunicazione sordi Assegno di 258,00 e nessun limite di reddito |
Indennità speciale ciechi ventesimisti Assegno di 212,43 e nessun limite di reddito |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
Ricordiamo che per le pensioni d’invalidità civile totale al 100% e di inabilità al lavoro viene però corrisposto un aumento generale, secondo limiti reddituali singoli e coniugali come previsto nel corso del 2020:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro;
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
-redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
A questo proposito per maggiori informazioni si veda l'approfondimento pubblicato a ottobre 2020.