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11/01/2021

Invalidità civile: importi e limiti di reddito 2021

 

Vedi gli importi dell'invalidità civile 2022

 

Come ogni anno INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) collega gli importi della provvidenze d’invalidità, cecità e sordità a indicatori di inflazione e costo della vita, come previsto dalle norme vigenti. Quest’anno con Circolare n°148 del 18/12/2020 ha fatto riferimento a variazioni pari a 0%, adeguandosi a quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a metà novembre. Pertanto sia i limiti di reddito, sia gli importi delle provvidenze risultano invariati rispetto al 2020 e restano come sotto riportato.

 

Ecco dunque importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2021:

 

Pensione ciechi civili assoluti
Assegno di 310,17 euro e limite di reddito 16.982,49 euro

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro

Pensione ciechi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione invalidi civili totali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione sordi
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito euro 16.982,49 euro
Assegno mensile invalidi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro
Indennità mensile frequenza minori
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
Assegno di 930,99 euro e nessun limite di reddito

Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori
Assegno di 520,29 euro e nessun limite di reddito
Indennità comunicazione sordi
Assegno di 258,00 e nessun limite di reddito
Indennità speciale ciechi ventesimisti
Assegno di 212,43 e nessun limite di reddito

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
Assegno 515,07 e nessun limite di reddito

 

Ricordiamo che per le pensioni d’invalidità civile totale al 100% e di inabilità al lavoro viene però corrisposto un aumento generale, secondo limiti reddituali singoli e coniugali come previsto nel corso del 2020:

 

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro;

 

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:     

-redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;    

- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

 

A questo proposito per maggiori informazioni si veda l'approfondimento pubblicato a ottobre 2020.