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19/12/2019

Invalidità civile: nuovi importi e limiti di reddito 2020

 

L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) con la Circolare n°147 del 11 dicembre scorso ha emanato i nuovi importi delle pensioni e degli assegni per l’invalidità civile per il nuovo anno 2020 ed i rispettivi limiti di reddito richiesti per accedervi.

 

Ecco dunque i nuovi importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2020:

 

Pensione ciechi civili assoluti
Assegno di 310,17 euro e limite di reddito 16.982,49 euro

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro

Pensione ciechi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione invalidi civili totali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione sordi
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito euro 16.982,49 euro
Assegno mensile invalidi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro
Indennità mensile frequenza minori
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
Assegno di 930,99 euro e nessun limite di reddito

Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori
Assegno di 520,29 euro e nessun limite di reddito
Indennità comunicazione sordi
Assegno di 258,00 e nessun limite di reddito
Indennità speciale ciechi ventesimisti
Assegno di 212,43 e nessun limite di reddito

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
Assegno 515,07 e nessun limite di reddito

 

Il limite di reddito da non superare si riferisce al reddito personale annuo lordo della persona titolare dell’assegno. Sono esclusi quelli del coniuge e di altri familiari.

 

Ricordiamo che chi avesse un verbale in scadenza potrà usufruire dell’assegno sino al giorno della visita di revisione, in quanto i benefici collegati a verbali di invalidità e handicap rivedibili sono validi appunto sino al giorno della visita, anche se avviene in data successiva a quella di scadenza del verbale.

 

Al momento non ci risultano aggiornamenti rispetto alla compilazione e invio delle autodichiarazioni annuali: il modello ICRIC per i titolari di indennità di accompagnamento dovrebbe essere facoltativo, in quanto il Ministero della salute comunicherà in automatico le informazioni sui ricoveri avvenuti nel 2019 all’INPS, ma è bene controllare entro Marzo presso un proprio patronato di fiducia. Mentre resta l’obbligo di autodichiarazione dei redditi da parte dei titolari di assegno per invalidità parziale (modello ICLAV) ed è opportuno informarsi preso i patronati sulla data entro cui andrà presentata nel 2020.

 

Infine la circolare INPS riporta anche le variazioni di età anagrafica previste per le pensioni: a partire dal 2020 l’assegno d’invalidità parziale viene tramutato automaticamente in quello sociale al compimento dei 67 anni; mentre si può richiedere il passaggio a pensione di vecchiaia sempre al compimento dei 67 anni e se si raggiungono i requisiti anche contributivi previsti per tale pensione da lavoro.