La storia di una sentenza che renderà più efficace la tutela contro le discriminazioni. L’intervento di AISM con la sua rete avvocati e l’impegno per realizzare gli obiettivi dell’Agenda della SM 2020
Nella foto in altro: un'immagine dal reportage Under Pressure - Living with MS in Europe. ©2012, Walter Astrada, UNDER PRESSURE
«La Corte di Cassazione ci ha dato ragione: quando una persona con sclerosi multipla ritiene di avere subito un comportamento discriminatorio a motivo della sua patologia ha il diritto di difendersi presso il Tribunale dove risiede, anche se la discriminazione è avvenuta sul lavoro in una provincia lontana da casa. Perché deve esserle garantito, sulla base del principio di uguaglianza, il minor disagio possibile nel difendere i propri diritti in sede giudiziale». Gavino Ulgheri e Daniela Cataldi, della Rete avvocati AISM, riassumono così una vicenda complessa e delicata che li ha visti coinvolti dal 2014.
A un insegnante con sclerosi multipla, assegnato con incarico di supplenza annuale in un istituto superiore di Bergamo, sin dal primo giorno è stato impedito di entrare in classe, quindi di fare il proprio lavoro. Ritenendo di essere stato discriminato, si è rivolto al Tribunale di Larino, al MIUR e al Tribunale di Bergamo presentando domanda per ottenere la cessazione delle azioni discriminatorie a suo danno e per avere il relativo risarcimento.
Il Tribunale di Larino, però, ha "passato" la palla a quello di Bergamo, dichiarando la propria incompetenza sul caso (in base all’artico 413 comma 5 del Codice di Procedura Civile). A marzo 2016 gli avvocati della Rete AISM hanno depositato il ricorso contro la decisione del Tribunale di Larino in Corte di Cassazione, sostenendo che il “foro” competente per andare in giudizio fosse quello del domicilio del ricorrente e non quello di Bergamo, essendo in atto un’azione per risarcimento danni per discriminazione (ex art. 28 d.lgs n.150/2011) . A gennaio 2017 la Corte suprema di Cassazione ha dato ragione al ricorso (Ordinanza 3936 dell’11 gennaio 2017, vedi nota).
Questa ordinanza, i cui dettagli sono secretati essendo l’iter procesuale in corso, apre tuttavia un precedente che renderà più efficace e concreta, da qui in avanti, la tutela delle persone con sclerosi multipla che ritengano e possano dimostrare di essere state oggetto di discriminazione a motivo della propria malattia. Se una persona va a lavorare lontano da casa e ritiene di subire discriminazione, potrà difendersi in giudizio nel proprio territorio, perché le siano garantiti come ha scritto la Suprema Corte di Cassazione «il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria e […] la piena realizzazione del fondamentale principio di uguaglianza».
Lotta alla discriminazione nell'Agenda della SM 2020Uno dei punti dell'Agenda, a proposito di inclusione sociale e discriminazione, dice: |
L'Associazione sarà al fianco di chi vorrà difendersi dalla discriminazione anche in sede giudiziale, come conferma Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM: «Lo Statuto dell’Associazione (articolo 6 lettera L), afferma testualmente che “AISM è legittimata a promuovere e ad intervenire in giudizi e procedimenti a tutela dell’interesse dell’Associazione, dei propri associati, delle persone con sclerosi multipla e patologie similari con particolare riferimento ai temi della discriminazione e lesione dei diritti soggettivi”».
Oltre allo Statuto associativo, è la legge 383/2001 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale") ad affermare che le organizzazioni come AISM sono legittimate a «intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione» (articolo 27). Infine, non va dimenticato che l’Associazione ha chiesto e ottenuto, nel 2008, di essere inserita nell’elenco degli Enti titolati a tutelare in giudizio i soggetti che hanno patito discriminazione (Decreto 21 giugno 2007, art. 4, comma 2, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 27-6-2008”).
«AISM – conclude Paolo Bandiera – è nata e continua ad esistere per supportare tutte le persone con SM nell’affermazione dei propri diritti. Perciò, l’Associazione è pronta, quando necessario, ad intervenire per sostenere il riconoscimento e il contrasto in ogni sede della discriminazione diretta e indiretta (vedi l’Agenda della Sclerosi Multipla 2020, punto 10.6, pag 29). Per questo preciso scopo, oltre alla consulenza di lunga data fornita dagli esperti del Numero Verde AISM 800.80.30.28, l’Associazione ha dato vita già dal 2012 a una rete di avvocati competenti e motivati che supportano le Sezioni per la consulenza legale e l’Associazione intera nella realizzazione dell’Agenda 2020 della Sclerosi Multipla».
Nota
«Anche quando la controversia prospetti condotte discriminatorie ricollegabili a un rapporto di lavoro pubblico, (come detto ricomprese ex art. 28 del d. lgs. n. 150/2011 nel rito sommario di cognizione in ragione del richiamo della medesima norma operato al d. lgs. n. 216/2003 e alle aree di intervento che riguardano, tra l’altro, l’accesso all’occupazione e al lavoro nonché l’occupazione e le condizioni di lavoro e le discriminazioni per ragioni di handicap poste in relazione a tali eventi) per la suddetta norma speciali la competenza territoriale è quella del domicilio del ricorrente e il rito è quello sommario di cognizione».
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