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21/12/2011

Acquisto dell'eredità

L’eredità si acquista con l’accettazione; con essa l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del testatore.
L’accettazione dell’eredità da parte di chi è chiamato dalla legge o dal testamento ad assumere tale qualità è un atto volontario e consapevole e non può essere parziale:  il chiamato non può decidere di accettare solo una parte dei beni e diritti che facevano parte del patrimonio ereditario e rifiutare l’acquisto di altri. L’accettazione è un atto irrevocabile: una volta che il chiamato ha accettato l’eredità nei modi di cui appresso non è più possibile cambiare idea.

L’accettazione dell’eredità può essere:
espressa, se formalizzata con una dichiarazione, con atto pubblico o una scrittura privata
oppure
tacita, quando il chiamato tiene dei comportamenti che implicano inequivocabilmente la sua volontà di accettare.
Per chi è nel possesso dei beni è accettazione tacita la semplice continuazione nel godimento.

 

Il diritto di accettare si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.
La legge attribuisce al chiamato all’eredità un tempo molto lungo per decidere se accettare o meno l’eredità; tuttavia la legge consente di adire l’autorità giudiziaria perché fissi un termine al chiamato entro il quale lo stesso deve decidere se accettare o meno.

L’eredità può inoltre essere accettata:
puramente e semplicemente
oppure
con beneficio d’inventario


Nel caso dell’accettazione pura e semplice, l’erede, che subentra in tutto il patrimonio, i beni e le attività del defunto a prescindere dall’attribuzione che il testatore ha disposto a suo favore di questo quel bene, così come subentra in tutte le sue passività, si realizza la confusione del patrimonio del defunto il patrimonio dell’erede, e quindi l’erede risponde anche con i propri beni degli eventuali debiti del defunto.
Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, la responsabilità dell’erede è circoscritta nei limiti del patrimonio ereditato.
L’accettazione con beneficio di inventario si effettua con una dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione alla quale deve poi seguire la redazione di un inventario, dal quale risultino specificamente individuati tutti i beni che facevano capo al defunto.
Laddove il chiamato non intenda accettare l’eredità, negli stessi termini che gli sono concessi per accettare, può decidere di rinunciare attraverso una dichiarazione unilaterale ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione. A differenza dell’accettazione, la rinuncia è un atto revocabile fino a che non si prescrive il diritto di accettare (10 anni), salvo che nel frattempo intervenga l’accettazione di un’altro soggetto.