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19/02/2009

Agevolazioni fiscali per le aziende

Investimento in immagine, coinvolgimento dei propri stakeholders in comportamenti etici virtuosi, esempio di Azienda socialmente responsabile. Ma non solo.
Sostenere i progetti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e della sua Fondazione, offre alla Tua Azienda anche la possibilità di usufruire di importanti benefici in ambito fiscale.
Scopri i dettagli delle leggi in materia.

Donazioni economiche in favore di AISM: l'erogazione può beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali: a) per le persone giuridiche: deduzione dal reddito di impresa nei limiti  e  alle  condizioni di cui  all'art. 14 DL 35/2005 convertito nella legge n. 80 del 14-5-2005 o di cui all'art. 100 comma 2 lettera h del DPR 917/86; b) per le persone fisiche: deduzione dal reddito imponibile nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 14 DL 35/2005 convertito nella legge n. 80 del 14-5-2005 o detrazione d'imposta nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 15 - lettera i bis - del DPR 917/86. 

Donazioni economiche in favore di FISM: l’erogazione può beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali: a) per le persone giuridiche: deduzione dal reddito  di impresa  nei limiti e alle condizioni   di cui  all'art. 14 DL 35/2005 convertito nella legge n. 80 del 14-5-2005 o di cui all'art. 100 comma 2 lettera h del DPR 917/86; b) per i soggetti passivi Ires: integrale deducibilità dal reddito secondo l’art. 1 comma 353 della legge n. 266 del 23/12/2005 e secondo il DPCM del 8/05/07; c) per le  persone fisiche: deduzione dal reddito imponibile nei limiti e alle condizioni di cui  all'art. 14 DL 35/2005 convertito nella legge n.80 del 14-5-2005 o detrazione di imposta nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 15 - lettera i bis - del  DPR 917/86.

Donazioni di prodotti in favore di AISM o FISM: la cessione gratuita dei beni compresi nell’ambito dell’attività produttiva o distributiva dell’Azienda in favore di AISM o FISM, in quanto ONLUS, è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10.12 del D.P.R. 633 del 26/10/1972. Tali cessioni danno diritto alla deduzione dal reddito d’Impresa nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 14 DL 35/2005 convertito nella Legge 80 14 maggio 2005 o in base all’articolo 100 comma 2 lettera H del T.U.