La Circolare dell'Agenzia delle entrate 21/E del 23/04/2010 detta alcune novità in materia di requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle auto da parte delle persone con disabilità.
Per maggior chiarezza ricordiamo che le agevolazioni auto previste dalla normativa consistono in:
- Iva agevolata al 4% per acquisto o adattamento auto;
- Detrazione Irpef del 19% per acquisto, adattamento auto, lavori di riparazione straordinaria;
- Esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (IPT).
Per quanto riguarda la disabilità motoria, destinatari di tali agevolazioni prima della circolare potevano essere:
1- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (certificate da verbale di invalidità o handicap) per i quali l'adattamento del veicolo (al trasporto o alla guida) è condizione necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni;
2- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione derivanti da patologie, in possesso di riconoscimento di stato di handicap grave (art.3 comma 3 della Legge 104) per i quali l'adattamento del veicolo non è condizione necessaria per poter accedere alle agevolazioni.
Le novità riguardano la categoria 2) e riguardano solo le agevolazioni Iva al 4% e Detrazione Irpef al 19%.
I disabili con grave limitazione nella capacità di deambulare - non obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto - per beneficiare delle agevolazioni in questione potranno dimostrare le loro condizioni presentando, in alternativa al certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della L.104) con indicazione della grave limitazione alla deambulazione, prima previsto come documento esclusivo valido a tali fini, anche il verbale di invalidità a condizione che sia indicata la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” (ovvero la dicitura in relazione alla quale viene concessa l’indennità di accompagnamento per problemi motori) ed il riferimento esplicito alla gravità della patologia.
Per maggior chiarezza, ciò non significa che per accedere alle agevolazioni senza adattamento sia necessario presentare il verbale di invalidità con riconoscimento dell’accompagnamento, ma soltanto che se il soggetto è in possesso del verbale in cui viene riconosciuto l’accompagnamento con la dicitura suddetta e non ha un riconoscimento della L.104 in situazione di gravità, non sarà necessario richiedere e presentare la 104 ai fini del beneficio ma sarà sufficiente il verbale di invalidità.
La novità non riguarda l’esenzione dal pagamento di bollo imposte trascrizione sui passaggi di proprietà; su tali agevolazioni, l’una disciplinata a livello regionale e l’altra a livello provinciale, si auspica vengano emanati provvedimenti analoghi.
Nulla cambia, infine, per persone con disabilità motoria che non compromette gravemente la capacità di deambulazione, che continuano ad essere obbligati, ai fini delle agevolazioni, ad adattare il veicolo al trasporto o alla guida e per dimostrare la condizione di disabilità motoria devono presentare i certificati di invalidità o handicap. I titolari di patente di guida speciale devono ad esempio adattare il veicolo conformemente a quanto prescritto nella patente stessa.