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04/04/2022

Equilibrio vita-lavoro per genitori e caregiver: più tutele e lotta alla discriminazione nel nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

 

Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e per i caregivers. Concretizzare la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Questi gli obiettivi principali di un nuovo decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 31 marzo 2022, che recepisce la Direttiva dell’Unione Europea 2019/1158 del giugno 2019 incentrata su questi temi.

 

Si tratta di una bozza, potenzialmente dunque ancora modificabile, che passerà ora all’esame del Parlamento. Nel testo, tuttavia, sono comprese indicazioni molto importanti per l’ampliare i diritti in materia di congedo parentale, lavoro agile e divieto di discriminazione.

 

«È un ulteriore passo avanti – commenta il Presidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Vincenzo Falabella – verso la piena applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che chiede di vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Nei tempi difficili che viviamo, ogni diritto riconosciuto diventa una frontiera di dignità che ci aiuta a guardare con fiducia al futuro».

 

Il Presidente Nazionale AISM Francesco Vacca aggiunge: «È Importante, in questo testo, il riconoscimento del valore del caregiver e l’esplicito divieto di discriminare chi chiede di fruire dei permessi della legge 104/92, del congedo parentale, del part time o del lavoro agile perché vive una condizione di disabilità o presta assistenza e cura a un familiare: anche questa è una delle conquiste cui lavoriamo da tempo insieme a tutti gli attori coinvolti nell’Agenda della Sclerosi Multipla. Per tutte le persone che convivono con la SM e la disabilità è essenziale che norme virtuose come queste trovino concreta attuazione nei posti dove vivono e lavorano».

 

Vediamo i punti cardine in cui si articola il Decreto.

 

Maggiori tutele per il lavoro agile

Nel Decreto viene espressamente riconosciuta una priorità nell’accogliere domande di lavoro agile che provengono da chi ha figli minori di 12 anni di età, da chi ha figli con disabilità grave (art. 3, comma 3° legge n. 104/92), senza limiti di età; da caregiver (per ulteriori dettagli handylex).

Anche in questo caso viene sancito il divieto discriminare la persona che richiede il lavoro agile, che non potrà essere sanzionata, demansionata, licenziata, trasferita o sottoposta ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

 

Congedo di paternità

Il congedo di paternità diventa autonomo e non alternativo a quello fruito dalla madre. Il padre può fruire di questo congedo anche in contemporanea alla fruizione del congedo di maternità della madre. Il congedo parte è fruibile da due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di 10 giorni, non frazionabili a ore.

In alcuni casi, per esempio di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha comunque diritto alla fruizione del congedo di paternità ora definito "alternativo" ovvero quel congedo fruibile dal padre lavoratore.

 

Congedo parentale

Il congedo parentale per genitore solo viene innalzato a 11 mesi (rispetto agli attuali 10 mesi). Ad entrambi i genitori spetta l’indennità di congedo fino al 12 anno di età del figlio, e non più fino ai 6 anni. Anche in caso di adozione o affidamento, i periodi di congedo potranno essere fruiti entro i 12 anni dalla data di ingresso nella famiglia del minore.

Maggiori tutele vengono confermate anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questi avranno diritto a un massimo di tre mesi di congedo parentale per ciascun genitore entro i primi 12 anni di vita del bambino. Sempre entro il 12° anno di età del bambino i genitori, in via alternativa tra loro, avranno diritto ad altri tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi.

 

Lotta alla discriminazione

Le nuove disposizioni vietano di discriminare chi fa uso dei congedi, facendo esplicito riferimento a chi convive con situazioni di disabilità. Viene espresso il divieto di discriminare o trattare meno favorevolmente chi - per disabilità propria o perché presta assistenza e cura - chiede di fruire dei permessi della legge 104/92, del congedo parentale, del part time o del lavoro agile. Questo vale anche per le unioni civili o conviventi.

 

Inoltre, la fruizione del congedo parentale – così come il congedo di paternità - non deve comportare riduzione di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, e non può essere causa di licenziamento.