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15/11/2009

Congedi parentali per genitori di figli con handicap in situazione di gravità

Per congedo parentale si intende la possibilità - da parte di entrambi i genitori - di astenersi dal lavoro, entro i primi 8 anni di vita del bambino.
Il quadro legislativo di riferimento attuale è il D.lgs. n. 151/2001.
I genitori hanno un periodo di dieci mesi  che possono suddividersi sulla base dei seguenti limiti:
ƒá la madre può usufruire al massimo di sei mesi di congedo parentale, che decorre dal termine del periodo di congedo per maternità (i 5 mesi che un tempo era denominati “astensione obbligatoria dal lavoro”); il padre ha diritto ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla nascita del figlio”.
ƒá qualora uno dei due genitori utilizzi il periodo massimo di sei mesi a sua disposizione, il restante periodo di quattro mesi può essere utilizzato esclusivamente dall’altro genitore.
ƒá nel caso in cui vi sia un solo genitore, egli ha diritto all’intero periodo di dieci mesi.
ƒá se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, quello complessivo della coppia passa da dieci a undici mesi.

Al genitore è riconosciuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i primi sei mesi di congedo utilizzati dalla coppia, purché tale periodo sia fruito durante i primi tre anni di vita del bambino. Il restante periodo di quattro mesi fruito entro il triennio, ovvero successivamente negli ulteriori cinque anni, non è retribuito. Del pari non è retribuito il complessivo periodo di dieci o undici mesi qualora interamente fruito dopo i primi tre anni di vita del bambino. E’ fondamentale verificare il proprio contratto collettivo che prevedono disposizioni di miglior favore.
Il genitore può considerarsi “solo” ai fini dell’agevolazione in oggetto nelle seguenti situazioni:

- decesso dell’altro genitore
- abbandono del figlio da parte dell’altro genitore
- affidamento in via esclusiva ad uno solo dei genitori

Il genitore solo ha diritto ad un periodo di congedo parentale pari a dieci mesi, entro i primi otto anni di vita del bambino.

Recentemente l’INPS, con il messaggio n° 22912 del 20 settembre 2007 ha ritenuto che valesse la situazione di “genitore solo” anche laddove uno dei coniugi fosse - anche solo temporaneamente – affetto da un’infermità tale da non essere in condizione di occuparsi del figlio. La condizione di infermità deve risultare da certificato medico emesso da struttura pubblica, nonché essere oggetto di valutazione da parte del Centro medico legale della sede INPS.

Nel caso in cui al  figlio sia riconosciuto l’handicap in situazione di gravità (ex art.3, co. 3, legge 104/1992) occorre differenziare le situazioni a seconda dell’età dello stesso:

Primi tre anni di vita del figlio.
Entro i primi tre anni di vita del figlio la lavoratrice madre (o, in alternativa, il padre lavoratore) ha diritto a prolungare per tutto il periodo l’astensione facoltativa. Tale periodo di prolungamento è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio, oltre all’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
In alternativa, per lo stesso periodo, è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito (è necessario che non vi sia ricovero a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro).  In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
Di norma i permessi di due ore, previsti per i minori di tre anni con handicap grave, e i permessi orari per "allattamento", non sono compatibili se riferiti al medesimo bambino: tuttavia il Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784, ammette la cumulabilità dei due benefici in capo al medesimo bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap e l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati. Anche in questo caso la necessità di assistenza è valutata dal dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

Dopo i tre anni.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre (o, in alternativa, il padre) ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
 
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
I giorni di permesso posso essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro genitore fruisce dell’astensione facoltativa o del congedo per malattia del figlio.
La circolare INPS 211/1996 prevede il cumulo dei benefici se nel nucleo familiare ci sono soggetti disabili di età superiore ai tre anni. Questo purché non vi siano altre persone disponibili a prestare assistenza, oppure nel caso in cui il lavoratore non sia in grado – per la natura dell’handicap – di assistere i minori disabili in soli tre giorni.

Maggiore età.
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre (o - in alternativa - il lavoratore padre), ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
La concessione dei permessi ovviamente non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.

L'INPDAP, dopo una indicazione di segno contrario, ha corretto le proprie precedenti disposizioni precisando che, anche in caso di maggiore età, i permessi vengono concessi anche quando l'altro genitore non lavora a condizione che vi sia la convivenza (Circolare 25 ottobre 2002, n. 22).