Il coniuge divorziato, una volta che la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio sia passata in giudicato ed annotata nel registro dello stato civile,
perde tutti i diritti successori, venendo meno con il divorzio ogni effetto civile del matrimonio.
Al coniuge divorziato compete però:
a) qualora non goda di alcuna assistenza sanitaria per nessun altro titolo, il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui fosse assistito l’altro coniuge, diritto che si estingue con eventuali nuove nozze;
b) qualora la sentenza che pronuncia il divorzio abbia disposto l’obbligo a carico di un coniuge di somministrare un assegno periodico all’altro, il beneficiario che versi in stato di bisogno dopo la morte del debitore può ottenere, con pronuncia del Tribunale, l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità per tutto il tempo in cui dura lo stato di bisogno.
L’ammontare è determinato dal Tribunale tenuto conto dell’entità dell’importo dell’assegno versato in vita dall’altro coniuge, dell’entità del bisogno, dell’asse ereditario e della situazione degli eredi.