Principio fondamentale è la libertà del soggetto di disporre delle proprie sostanze e di poter modificare la propria volontà fino all’ultimo momento della sua esistenza.
Per questo il nostro ordinamento sancisce la nullità di ogni convenzione stipulata in vita dal defunto con qualsiasi altro soggetto, così come non attribuisce nessun valore giuridico agli atti stipulati dai possibili eredi aventi ad oggetto la rinuncia alla futura eredità, ovvero atti di disposizione di beni facenti parte della futura eredità.
21/12/2011

Divieto patti successori