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21/12/2011

Esecutore testamentario

Qualora il testatore intenda che sia correttamente attuata la sua volontà, con il testamento può nominare uno o più esecutori testamentari anche nella persona di un erede o di un legatario di sua particolare fiducia.
L’esecutore testamentario deve formalmente accettare l’incarico con dichiarazione resa nella Cancelleria del Tribunale competente. Il suo compito è quello di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni testamentarie, amministrando il patrimonio ereditario al fine di attuare la volontà del testatore, specialmente per quanto concerne l’adempimento di obbligazioni e legati, attribuzioni a enti benefici, alienazioni di beni al fine di dividere il ricavato tra i soggetti indicati dal testatore.

Il testatore può decidere se stabilire un compenso per l’attività dell’esecutore testamentario.

Alla fine del suo incarico egli dovrà consegnare i beni agli eredi rendendo conto della sua gestione. Gli eredi da tale momento potranno gestirli in piena autonomia.

Di norma il suo ufficio non può durare più di un anno, salvo che l’autorità giudiziaria non lo autorizzi a prorogare il suo incarico sulla base di esigenze oggettive.

È possibile la rinuncia all’incarico di esecutore testamentario se la persona chiamata a svolgere tale funzione non intende farlo e ciò senza dare alcuna giustificazione del suo rifiuto.