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04/11/2009

Famigliari che assistono e permessi ex legge 104

 

L'articolo 33, comma 3°, della legge n. 104/1992 riconosce il diritto ai permessi retribuiti dal lavoro al lavoratore riconosciuto portatore di handicap grave, art. 3, comma 3° l. 104/92 per sé stesso oppure per il familiare che vi presti assistenza che rientri in una delle seguenti categorie:

coniuge;

parente o affine entro il secondo grado;

in casi particolari, anche parente o affine entro il terzo grado: ciò è possibile qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

importante novità: per effetto di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, potranno fruire dei permessi retribuiti dal lavoro anche il convivente more uxorio della persona portatrice di handicap grave.

 

Soggetti che possono fruire dei permessi
Ma chi sono i parenti? E gli affini? E come si stabilisce il grado di parentela o affinità? I parenti sono coloro che discendono dallo stesso stipite. Gli affini sono i parenti del coniuge.

Sono parenti di primo grado: genitori (anche adottivi o affidatari), figli.

Sono parenti di secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

Sono parenti di terzo grado: bisnonni, pronipoti, nipoti (figli di fratelli o sorelle), zii (fratello o sorella del padre o della madre).

Sono affini di primo grado: generi, nuore, suoceri.

Sono affini di secondo gradi: cognati.

Sono affini di terzo grado: zii del coniuge.

 

Ricovero e cause di esclusione
Presupposto per la fruizione dei permessi è che la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno (si intende per ricovero a tempo pieno quello che si svolga nelle 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria. Il diritto alla fruizione dei permessi non è escluso se si tratta di ricoveri in day hospital o in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali. Tale diritto non viene meno neppure nel caso di ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale nonché in caso di ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. Inoltre, qualora il portatore di handicap grave debba interrompere il ricovero per la necessità di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie, il familiare ha diritto a fruire dei permessi. Ovviamente queste situazioni particolari ed eccezionali dovranno risultare da idonea documentazione medica.

 

Modalità di fruizione
I permessi possono essere fruiti nelle seguenti modalità.

Se è il lavoratore portatore di handicap grave (art. 3, comma 3°) che ne fruisce per sé stesso può scegliere, in via alternativa, una delle seguenti modalità:

due ore giornaliere (una sola ora se l’orario lavorativo giornaliero è inferiore alle 6 ore giornaliere);

tre giorni al mese.

 

Se è il lavoratore familiare che intende fruirne per prestare assistenza al portatore di handicap grave:

tre giorni al mese. I tre giorni sono frazionabili a ore (per i dipendenti pubblici e solo nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale abbia espressamente previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso, il limite del frazionamento orario è fissato in 18 ore mensili: in tutti gli altri casi  non va effettuato alcun limite di ore (Circ. Funz. Pubblica n. 8/2008)).

 

I permessi non sono cumulabili. Se nel corso del mese il lavoratore non fruisce, per esempio, di tutte e tre le giornate di permesso, non potrà esigere di fruire dei permessi non utilizzati nel corso del mese successivo. Nel caso di genitori di minore portatore di handicap grave, i giorni di permesso possono essere usufruiti alternativamente tra di loro (ma pur sempre rispettando il numero massimo mensile di tre giorni).

 

Frazionamento dei permessi e modalità di calcolo.
Per comprendere a quante ore di permesso il lavoratore (che intenda frazionare i tre giorni di permesso mensili in ore) abbia diritto si deve compiere la seguente operazione: dividere l’orario di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali: il risultato dovrà essere moltiplicato per 3. Così si otterrà il numero di ore di permesso mensile fruibili.

Per esempio:
36 ore settimanali : 5 giorni lavorativi = 7,2 x 3 = 21,6 ore di permesso mensile, oppure;

36 ore lavorate :  6 giorni settimanali = 6 x 3= 18 ore di permesso mensile.

 

Nel caso l’orario di lavoro sia stabilito su base plurisettimanale, il calcolo va fatto considerando (l’orario di lavoro fissato su base plurisettimanale):(orario di lavoro medio settimanale o numero medio dei giorni lavorativi settimanali)x 3. 

 

Permessi retribuiti e part-time.
In caso del part-time orizzontale (che prevede il medesimo numero di giornate lavorative di un lavoratore a tempo pieno ma con un orario di lavoro ridotto, per esempio 4 ore di lavoro al giorno), il permesso mensile sarà sempre di tre giornate.

In caso di part-time verticale (che prevede un numero ridotto di giornate di lavoro per settimana o per mese) il permesso mensile verrà ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
Se, per esempio, in un mese si lavora per 8 giorni su un totale di 26 giorni lavorativi teoricamente eseguibili, bisogna eseguire la seguente proporzione: x:8=3:26, dove X, ossia il numero dei giorni cui si ha diritto, sarà così calcolato = (3X8) : 26, ossia 0,9 giorni di permesso, da arrotondare all’unità più vicina; in questo caso si avrà pertanto diritto a un giorno di permesso].

 

Casi particolari

1.Cumulo di permessi per più soggetti portatori di handicap grave.
È possibile che un solo lavoratore fruisca di permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave a condizione che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Non è ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni.

 

2. Un soggetto che deve assistere un familiare che già fruisce dei permessi per sé stesso.
È possibile che il familiare del lavoratore portatore di handicap grave che già fruisca dei permessi per sé medesimo, possa fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, anche durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo.

 

3. Lavoratore disabile che deve assistere un familiare disabile.
La legge 104/1992, non preclude neppure la possibilità che un lavoratore in situazione di handicap grave possa  assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione.