Il giudizio d’idoneità alla mansione previsto dall’art. 41 del T.U. 81/2008 può essere richiesto tanto dal datore di lavoro, quanto dal lavoratore.
La visita può avere esiti diversi:
- Giudizio di idoneità: il lavoratore può svolgere una specifica mansione, in uno specifico contesto lavorativo, senza rischi per la salute e per la sicurezza di sé e di terzi.
- Giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: con riguardo all’idoneità con prescrizioni il lavoratore può svolgere una specifica attività di lavoro ma con l’adozione di particolari accorgimenti, con riguardo, invece, all’idoneità con limitazioni, al lavoratore sono precluse, perché pregiudizievoli per il suo stato di salute, singole e specifiche attività
- Giudizio di inidoneità temporanea: in questo caso devono essere indicati i limiti temporanei di validità di questa inidoneità.
- Giudizio di inidoneità permanente, quando sussistono condizioni patologiche che pregiudicano per il lavoratore la possibilità di svolgere quella specifica mansione. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
Dell’esito del giudizio il medico competente deve dare notizia e informazione scritta sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
Il decreto non indica limiti temporali per l'invio di tale comunicazione, ma è evidente che essa debba avvenire in tempi rapidi per non esporre ulteriormente il lavoratore a un rischio che, secondo le conclusioni del medico, ha già iniziato a determinare un danno alla salute.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, a opera sia del lavoratore sia del datore di lavoro, al Servizio di Prevenzione della Asl territorialmente competente.
È, in ogni caso, fondamentale che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione (bonifica dell'ambiente di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, etc.,) volte a eliminare o quantomeno a ridurre i fattori di rischio.
Nel caso di giudizio di inidoneità assoluta e permanente, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore solo quando abbia provato, e dimostrato, di non poter utilmente ricollocare il lavoratore all’interno dell’azienda, anche in mansioni inferiori.
Il contratto può essere rescisso anche nel caso di un’idoneità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all'interno dell'azienda in attività confacenti al proprio stato di salute, anche di livello inferiore. Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda un'adeguata collocazione del dipendente, in modo da non sottoporre il lavoratore stesso a rischi e danni per sé stesso e per terzi (colleghi ed estranei all’azienda).
In ogni caso è opportuno che venga contattato un avvocato specializzato in diritto del lavoro nonché, e soprattutto, un medico specializzato in medicina del lavoro, che possano consigliare e indirizzare al meglio anche in fase preventiva, prima di chiedere il giudizio di idoneità stesso e di informare del proprio stato di salute i soggetti competenti.