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04/11/2009

Il rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Per il lavoratore con SM (come per tutte le altre patologie) non è, al momento, prevista una disposizione analoga a quella introdotta per i lavoratori affetti da patologie oncologiche che hanno il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time (il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda).

Molti contratti collettivi nazionali prevedono disposizioni generiche secondo cui, in caso di trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, l’azienda favorirà - ai fini della precedenza nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive - le domande avanzate dai lavoratori con gravi motivi personali o familiari (fra cui sono indicati i lavoratori con problemi di salute certificata o, in altri CCNL, i lavoratori con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, co. 3, Legge 104/1992).

Per quanto riguarda, invece, i familiari che assistono una persona con SM occorre fare riferimento all’art. 12 bis della legge sul lavoro a tempo parziale (legge 25 febbraio 2000, n. 61) che dispone la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo nel caso il lavoratore o la lavoratrice assista una persona con SM, convivente, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

Nello stesso articolo citato è specificato, inoltre, che “In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.

Indicazioni specifiche sul rapporto di lavoro:

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno (fissato in 40 ore settimanali o nell’eventuale minore orario fissato dai contratti collettivi).

Tale tipologia contrattuale può essere stipulata dalla generalità dei lavoratori (i dirigenti, i lavoratori a termine, i lavoratori con contratto di inserimento, gli apprendisti, i soci di cooperative di produzione e lavoro) e dei datori di lavoro (anche nel settore agricolo).

Si distinguono tre differenti tipologie di part time:

part-time orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni della settimana lavorativa, ma con un orario giornaliero ridotto;
part-time verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
part-time misto: l’attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle due tipologie precedenti.

Con riguardo al rapporto di lavoro part-time, devono essere rispettati i seguenti principi::
•   principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie annuali, la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
•   principio di proporzionalità in base al quale il trattamento del lavoratore deve essere composto in proporzione alla ridotta entità della prestazione lavorativa per quegli istituti commisurati alla stessa (importo della retribuzione globale e ferie, trattamenti economici per malattia, maternità, etc,.).

Il lavoratore assunto direttamente con contratto part-time ha, inoltre, il diritto, se espressamente previsto dal contratto individuale, di precedenza nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale se adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione.

Il lavoratore, invece, assunto a tempo pieno ma che ha successivamente trasformato il rapporto in part-time, ha un diritto di precedenza riconosciutogli direttamente dalla legge, in caso di prevista assunzione di lavoratori a tempo pieno per le mansioni identiche o equivalenti a quelle che ricopriva in regime di part-time.

Il lavoratore a tempo pieno ha, invece, il diritto a essere informato, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione.

Al lavoratore a tempo parziale può essere richiesto l’espletamento di lavoro supplementare e, ove previsto e preventivamente concordato mediante apposito e specifico patto scritto, è possibile per il datore variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibile) ovvero aumentare la durata della prestazione senza che le ore in più valgano come lavoro straordinario (clausole elastiche)In caso di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, il datore di lavoro deve comunicare la variazione al Centro per l’Impiego competente. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo scritto delle parti deve essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

In entrambi i casi il lavoratore ha il diritto di rifiutare la trasformazione del rapporto.

Ultimo aggiornamento giugno 2014