Tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, con permesso di soggiorno di almeno un anno, potranno godere di indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno d'invalidità e indennità mensile di frequenza
L'INPS estende le prestazioni di invalidità civile a tutti gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Con messaggio n.13983 –ottemperando ad una serie di pronunce della Corte Costituzionale in tal materia (la prima Sentenza è datata Luglio 2008) – l’Istituto ha comunicato che dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione” l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge ( condizioni sanitarie, residenza in Italia etc ), Le maggiori restrizioni rispetto a tale materia sono state apportate dalla Legge 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19) la quale richiedeva alle persone extracomunitarie con disabilità – ai fini della concessione di alcune tipologie di prestazioni assistenziali – il possesso della Carta di Soggiorno da almeno cinque anni e la dimostrazione di possedere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
Per due volte la Corte Costituzionale ha invece riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme (e cioè del sovra citato articolo 80, comma 19 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 e di tutte le normative che ne discendono) ribadendo negli anni che le provvidenze vanno concesse ai cittadini extracomunitari, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno.
Il Messaggio INPS 13983 del 4 settembre 2013, con notevole ritardo, si allinea finalmente all’orientamento giurisprudenziale assumendo però una posizione di salvaguardia rispetto al contenzioso pregresso, in particolare verso chi ha citato in giudizio l’Istituto. La circolare precisa, infatti, che le pronunce della Corte Costituzionale debbono trovare applicazione a tutte quelle situazioni che non si siano ancora definite con sentenze passate in giudicato (potranno quindi essere riesaminate le posizioni di coloro i quali si sono visti rigettare la domanda di concessione e non abbiano presentato ricorso o nel caso che questo ricorso non sia ancora giunto a termine).
Per tutti i nuovi casi sarà sufficiente il permesso di soggiorno di almeno un anno e l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, oltre al riconoscimento dello stato di invalidità civile rilasciato con le modalità vigenti.