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07/06/2009

Interdizione

L'interdizione è una misura giudiziale prevista nell'interesse del soggetto incapace di intendere e/o di volere, a causa di un'abituale infermità di mente e che lo priva della capacità giuridica, attribuendo ad un'altra persona, denominata "tutore", il potere di agire in nome e per conto suo.

Si tratta di una misura che tutela l'incapace, seppure in maniera estremamente rigida e pressoché limitata alla gestione e conservazione del suo patrimonio. Il tutore, nominato dal Giudice può compiere gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendere un immobile) solo previa autorizzazione del Tribunale. Alcuni atti c.d. "personalissimi" (p. es. matrimonio e testamento) non possono essere compiuti dal tutore, neanche se autorizzato.

Per l'interdizione occorre seguire una procedura da instaurare avanti il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio della persona incapace.
La domanda può provenire  su istanza del coniuge, di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il secondo, con l'assistenza di un avvocato, oppure su iniziativa del pubblico ministero che sia venuto a conoscenza di una situazione di incapacità.

Il tutore, definitivo o provvisorio, viene scelto a discrezione del Tribunale che deve preferire un familiare del malato (primo fra tutti il coniuge, non separato legalmente). Se nessun familiare può essere nominato, verrà nominato un soggetto terzo.
Nel corso dell'incarico deve annualmente presentare al giudice tutelare un rendiconto delle entrate e delle uscite del patrimonio dell'incapace.
La sentenza di interdizione viene annotata in un apposito pubblico registro e comunicata all'Ufficiale dello stato civile perché venga annotata pure a margine dell'atto di nascita: la funzione di tali annotazioni è di rendere l'interdizione conoscibile da chiunque.