L'indicatore della situazione economica equivalente, che serve per poter richiedere i servizi sociali, ha subito molti cambiamenti. Ecco le principali novità che incideranno sulle persone con disabilità, l'ultima svolta è del 29 febbraio scorso
L’ISEE è un particolare calcolo delle risorse economiche delle famiglie, nato nel 1998 con l’intento di creare uno strumento di valutazione per regolare l’accesso ai diversi servizi (es. asili nido, mensa scolastica, tasse universitarie, assistenza domiciliare, tariffe agevolate ai trasporti, ecc.). Lo si può richiedere ai patronati, che per quantificarlo compilano un modello on line sul sito dell’INPS, denominato “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU).
L’intenzione generale era creare uno strumento di equità, che consentisse alle persone meno abbienti di accedere gratuitamente ai servizi; di parità di trattamento, in quanto doveva uniformare le regole di concessione dei servizi negli enti locali (principalmente Regioni e Comuni); ma anche di controllo della spesa sociale pubblica, per contenerla, orientando le risorse disponibili ai più poveri, invece di aumentarle. È stato oggetto di ampio dibattito tra studiosi, forze politiche, e rappresentanze dei cittadini, in quanto incide profondamente su chi può o meno beneficiare dei servizi sociali pubblici.
Nel 2013 ha quindi subito alcune importanti modifiche, con l’emanazione di un nuovo regolamento nazionale. AISM sul tema aveva redatto un bollettino informativo per le persone con SM.
ll 29 febbraio 2016 però il Consiglio di Stato ha stabilito che nel calcolo dell’ISEE non si devono conteggiare le provvidenze dell’invalidità civile. Ora il Governo dovrà rimettere mano al regolamento e realizzare quanto disposto da questa ed altre sentenze.
Sino al 2013 il calcolo dell’ISEE considerava tutti i redditi imponibili (quelli soggetti alla tassazione IRPEF) dei componenti della famiglia anagrafica, a cui si aggiungeva il 20% del patrimonio familiare. La somma di queste due cifre veniva poi rapportata ad una scala di equivalenza, che teneva conto sia dei nuclei più numerosi, sia se nel nucleo erano presenti persone con disabilità e minori.
Nel 2013, a seguito, appunto, dell’ampio confronto e dell’azione del Governo, volta principalmente a razionalizzare la spesa pubblica, si è giunti a modificare profondamente lo strumento di misurazione: l’ISEE si calcola sempre come prima (redditi +20% del patrimonio, la somma poi è parametrata alla scala di equivalenza), ma sono cambiati i redditi, i patrimoni e il nucleo familiare da considerare. Quindi in sostanza cambia il risultato del calcolo.
In particolare, nei redditi sono state incluse anche le rendite non imponibili, quali ad esempio le provvidenze dell’invalidità civile. L’intento era quello di avere un conteggio dei redditi “disponibili” alla persona, comprese le indennità.
In questo senso sono state però introdotte franchigie che tengono conto di particolari condizioni e che pesano su tali “disponibilità”: una franchigia per chi paga l’affitto, una per il reddito da lavoro dipendente, ecc. Per le persone con disabilità sono state previste franchigie apposite, in base al livello di disabilità (es. persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, sino a 5.500). Rispetto al patrimonio sono stati precisati più nel dettaglio tutti i patrimoni da includere ed è stata ridotta la franchigia per quelli immobiliari. Inoltre sono stati introdotti diversi tipi di ISEE, in base al servizio che si richiede.
L’ISEE è stato dichiarato un livello essenziale di prestazione, rispetto al passato dovrebbe quindi essere considerato vincolante per tutte le Regioni. Queste nuove regole sono diventate pienamente operative a partire dal 1° gennaio 2015, quando cioè è stato adottato anche il nuovo modello certificativo del DSU on line.
Nel corso del 2015, tuttavia, nei casi in cui si è iniziato a usare il nuovo ISEE, si sono verificati diversi problemi di applicazione ed anche alcune azioni di ricorso: nel febbraio del 2015 il TAR del Lazio ha emanato 3 sentenze che in pratica hanno escluso dal computo dei redditi tutti i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari”, cioè anche le provvidenze dell’invalidità. Queste sentenze sono state definitivamente confermate dal Consiglio di Stato il 29 Febbraio scorso.
Cosa ci aspetta quindi? A livello di calcolo dell’ISEE, a seguito delle sentenze sovra menzionate, perdono significato anche le franchigie previste per le persone con disabilità ed in particolare non è più possibile detrarre le spese per le badanti e assistenti personali per le persone non autosufficienti. Inoltre, anche se le sentenze sono atti che vanno rispettati, l’ISEE non può essere modificato subito e direttamente: si dovrà comunque procedere attraverso l’emanazione di un nuovo regolamento nazionale con tutti i consueti vagli (es. dalla Conferenza Stato Regione, Corte dei Conti, ecc) e si dovrà adeguare anche al software del DSU (Dichiarazione sostitutiva unica).
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso della seduta della Commissione Finanze di giovedì 10 marzo scorso ha comunicato che la valutazione dell’art. 4 del DPCM 159/2013 è in corso, al fine di renderlo rispondente alle disposizioni delle sentenze. Ed ha sottolineato che le eventuali modifiche toccherebbero comunque non più di 1,2 milioni di persone (il 25% dei DSU compilati).
Restano tuttavia alcuni nodi che avranno un impatto diretto anche per le persone con SM:
- La complessità della documentazione da presentare per la compilazione rende più gravoso l’iter burocratico.
- L’aumento del “peso” dei patrimoni nel calcolo fa sì che molte persone non accedano ai servizi o li debbano pagare. Ad esempio, in alcuni casi basta la proprietà della casa di residenza, anche di modesta rendita catastale, per alzare l’ISEE, senza contare che i beni immobili non sono immediatamente “disponibili”, cioè non sono per esempio immediatamente vendibili per potersi pagare i servizi di assistenza.
- Resta un’enorme disparità di trattamento nei diversi Comuni e Regioni: anche se è presente un sistema unico di calcolo delle risorse famigliari, ogni ente stabilisce poi soglie diverse di ISEE per far accedere ai servizi; ad esempio, per avere l’assistenza domiciliare in un Comune viene richiesto l’ISEE sotto i 10.000 euro mentre in un altro viene definito un tetto di 15.000.
Per le persone con disabilità questi aspetti continuano comunque a pesare.
L’Associazione nel 2013 aveva partecipato al confronto, insieme alla FISH, ed aveva già presentato alcune istanze, rilevate dalla lettura dell’allora “Bozza di regolamento”; per esempio si rilevava come non venissero considerate nelle detrazioni, oltre alle spese sostenute per le badanti, anche quelle sostenute per le rette delle strutture residenziali o per le cure mediche, che incidono pesantemente sulle reali disponibilità delle persone con disabilità per vivere. Si era sottolineato come le proprietà immobiliari spesso non siano direttamente disponibili alla persona (cioè trasformabili in denaro) e non siano quindi garanzia di una vita dignitosa.
Al momento, quindi, non è possibile dire quando queste novità di febbraio saranno rese operative, né quanto incideranno sulle persone con disabilità e con SM, anche se temiamo che possano comunque permanere alcune difficoltà di equità, di parità di trattamento e di regolazione di accesso ai servizi sociali, proprio per le persone più in difficoltà.
AISM si impegnerà quindi a monitorare attentamente quanto accadrà nell’immediato futuro, agire con le azioni necessarie al fine di migliorare l’ISEE e l’accesso ai servizi e prestazioni da parte delle persone con disabilità ed SM.