Salta al contenuto principale

03/05/2022

Lavoro: prorogate fino al 30 giugno le agevolazioni per persone fragili

 

Lo stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19 è terminato lo scorso 31 marzo 2022 ma la curva dei contagi non permette ancora di abbassare la guardia. Per continuare a garantire la tutela delle persone più fragili è stato approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera un emendamento che proroga ulteriormente fino al 30 giugno 2022 le misure già in vigore dalle prime fasi della pandemia (commi 2 e 2-bis dell’art. 26 DL Cura Italia).

 

Si tratta dell’equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero e del diritto allo smart working per i lavoratori fragili.

 

Il provvedimento - concordato con il Governo e sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari – passerà alla Camera dei Deputati e successivamente al Senato per l’approvazione definitiva.

 

Va ricordato che l’equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero riguarda le persone “affette da patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, che non possono lavorare in modalità di lavoro agile, cioè in smart working. Le caratteristiche cliniche di chi rientra in queste categorie sono state individuate in un Decreto del Ministero della Salute lo scorso 4 febbraio 2022.

 

Tra gli altri, vengono citati “pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria”, persone che hanno subito un “trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia  immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica)”, pazienti con “immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.)”.

 

La misura di equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero è importante perché permette a chi non può lavorare in base a queste condizioni di assentarsi dal lavoro, senza che le sue assenze vengano conteggiate nel cosiddetto periodo di comporto. Il periodo di comporto, che viene definito nei contratti collettivi, è il totale delle assenze per malattia superato il quale un lavoratore può essere licenziato.

 

Inoltre, le assenze così connotate non influiscono sulle somme corrisposte dall’INPS per i lavoratori con disabilità.

 

Infine, permane anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2-bis, DL Cura Italia) - dipendenti pubblici e privati - in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per queste persone è possibile chiedere il lavoro agile anche cambiando mansione o svolgendo attività di formazione.

 

Consigliamo come sempre di rivolgersi al proprio medico neurologo per la verifica della propria condizione di rischio e per capire se si rientra nei casi specificati.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile chiamare il Numero Verde AISM dove risponderanno operatori esperti in materia.