Il decreto legge n. 83 del 31 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e con esso alcune misure specificamente ivi indicate.
Tuttavia, avuto riguardo al più specifico tema del lavoro e delle misure a suo tempo introdotte per far fronte all’emergenza epidemiologica, occorre segnalare quanto segue.
In materia di permessi sul lavoro, si evidenzia che non è stata prevista l’ulteriore estensione dei giorni di permesso di cui alla legge n. 104/92 (si ricorda 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile e nei mesi maggio e giugno), originariamente prevista dall’art. 24 del d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020.
Parimenti non è stata prorogata la possibilità, prevista sino al 31 luglio, per i lavoratori portatori di handicap grave ovvero per i lavoratori in condizione di rischio, di assentarsi dal lavoro con assenza equiparata al ricovero ospedaliero originariamente prevista dall’art. 26, comma 2°, del d. l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020.
Per tutti coloro che, a forte rischio da immunodepressione, ritengano troppo pregiudizievole un possibile rientro a lavoro, dovranno valutare l’utilizzo degli istituti contrattuali ordinari quali ferie, permessi, banca ore etc., ovvero, se il medico di assistenza primaria ravviserà anche una condizione patologica preclusiva allo svolgimento dell’attività lavorativa, lo stato di malattia ordinaria.
Non è stata prorogata inoltre la previsione della sorveglianza sanitaria c.d. eccezionale, introdotta dall’art. 83 del decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020 secondo cui, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati dovevano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Tuttavia restano evidentemente ferme le previsioni contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È stato invece prorogato (sino al 15 ottobre 2020), il diritto per i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, l. 104/92, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, l. 104/92 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Tali misure si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse .