Salta al contenuto principale

21/12/2011

Patto di famiglia

Un’importante deroga al divieto dei patti successori vigente nel nostro ordinamento è stata prevista con l’introduzione del Patto di Famiglia (art.768 bis cc e seguenti).

Il codice civile definisce il Patto di Famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il  contratto contenente il patto di famiglia va  stipulato per atto pubblico, a pena di nullità, e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari se si aprisse in quel momento la successione dell’imprenditore.

La partecipazione al Patto di famiglia di tutti i legittimari diviene “necessaria” in quanto il patto incide sui diritti di legittima precludendo la possibilità di esperire, all’apertura della successione dell’imprenditore, l’azione di riduzione (azione che consente ai legittimari, lesi per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie, di reintegrare la propria quota) o di collazione (conferimento, da parte dei beneficiari di donazioni, dell’oggetto di tali donazioni, avvenute quando l’imprenditore era ancora in vita, per mantenere la proporzione tra i co-eredi).

Il Patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).

Nel caso in cui all’apertura della successione dell’imprenditore siano intervenuti nuovi legittimari rispetto a coloro che hanno stipulato il patto di famiglia (come nel caso della nascita di nuovi figli dell’imprenditore o per successivo matrimonio dell’imprenditore rimasto vedovo, o celibe) costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima a loro spettante.

Il patto di famiglia potrà sempre essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che lo hanno stipulato. Lo scioglimento o la modifica potranno avvenire attraverso un diverso contratto, stipulato per atto pubblico, o, se previsto nel patto, mediante recesso.

I partecipanti al patto possono impugnare il patto stesso nel termine prescrizionale di 1 anno.