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04/11/2009

Pensione di inabilità per lavoratori nella Pubblica Amministrazione

 

Per i lavoratori dipendenti di Enti Pubblici (Ex INPDAP)
La pensione diretta d‘inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di tutti i dipendenti pubblici iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici che cessano dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

Per chiedere la concessione della pensione d‘inabilità è necessario il riconoscimento dello status d’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio e che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della domanda di pensione d’inabilità.

Tale tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

La domanda per richiedere la pensione d‘inabilità può essere presentata:

•  in attività di servizio

•  successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio.

Se l’interessato è in attività di servizio, la domanda dovrà essere presentata, per l’appunto, all’ente o all’amministrazione di appartenenza, che, ove accerti la sussistenza dei requisiti contributivi minimi, invierà l’istruttoria all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) attestante l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività di lavoro. Va tenuto presente che la domanda per la pensione d‘inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione d‘inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo un‘inabilità assoluta e permanente alla mansione: in questo caso l’amministrazione dovrebbe verificare la possibilità di occupare il lavoratore in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica ovvero, se non vi sono possibilità di ricollocazione, potrebbe proporre al lavoratore l’adibizione a mansioni anche inferiori. Se, tuttavia, il lavoratore non dovesse dare il proprio consenso, interverrebbe la risoluzione del rapporto che si configurerebbe come dispensa dal servizio per inabilità.

La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.

Il trattamento decorre dal giorno successivo al collocamento a riposo ovvero, se la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro, (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
La facoltà di richiedere la pensione d‘inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione d’inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato d‘inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Per gli iscritti alle casse Cpdel (Cassa per i dipendenti degli enti locali), Cps (Cassa per le pensioni ai sanitari), Cpi (Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate)  e Cpug (Cassa pensioni per ufficiali giudiziari)
Questi dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se sussiste una delle seguenti condizioni:

•  inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl;

•  inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl.

L’iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:

•  14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

•  19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

La domanda va presentata all’Inps, Gestione Dipendenti Pubblici , senza limiti di tempo. La documentazione da produrre è la seguente:

•  il modulo di domanda per la pensione d‘inabilità;

•  il verbale di visita medico-collegiale attestante lo status d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, o di inabilità alle mansioni svolte;

•  la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro un anno dalla cessazione nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 7 legge 379 del 1955). L’erogazione della pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.

Iscritti alla Cassa Stato
Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione.

Ultimo aggiornamento giugno 2014