Novità nel diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità: il “Decreto Lavoro” ( Decreto Legge 99/13) sancisce l’obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro, per garantire parità di condizioni.
Dopo la bocciatura con cui all’inizio di luglio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva stabilito come l’Italia non avesse adottato tutte le misure necessarie a garantire un adeguato inserimento professionale dei disabili nel mondo del lavoro, il recente “Decreto Lavoro” (Decreto Legge 76/13 convertito dalla Legge 99/13) ha introdotto una novità nel diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità, prevedendo l’obbligo di adozione da parte dei datori di lavoro di accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro.
Gli Stati membri dell’Unione Europea devono infatti imporre a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili al fine di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili e di promuovere il rispetto per la loro dignità.
L’Italia è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di lavoro: è stata dunque inevitabile la condanna da parte dei giudici della Corte di Giustizia Ue per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili.
Il diritto italiano include vari provvedimenti legislativi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili, nonché di diritto al lavoro. La Commissione Europea ha però proposto dinanzi alla Corte di giustizia Ue un ricorso per inadempimento, affermando che le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione della direttiva non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro. Peraltro, l’attuazione dei provvedimenti legislativi italiani sarebbe affidata all’adozione di ulteriori misure da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro, non conferendo ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio.
Nel dettaglio, il Decreto Lavoro del 2013 dispone che all’interno del Decreto Legislativo n. 13 del 2003 - attuativo della direttiva 2000/78/CE – debba essere inserita la seguente disposizione «Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Rispetto a tale disposizione, che va ad integrare il Decreto legislativo n. 216/2003, si devono però fare alcune considerazioni: la conclusione del testo dell'articolo precisa, con una clausola, che le azioni del datore di lavoro atte a non discriminare il lavoratore con disabilità non dovranno avere oneri per lo Stato e non dovranno richiedere altro personale o altre normative (l’impossibilità del ragionevole adattamento dovrà essere provata dallo stesso datore di lavoro). E’ possibile dunque ricadere in un mero adempimento formale privo di effettività, in mancanza di necessari ulteriori provvedimenti interpretativi, dal quale potranno derivare contenziosi giudiziari. È chiaro, quindi, che la normativa italiana richiederà direttive interpretative di tipo pratico-applicativo.
Un'altra importante questione che riguarda l'applicazione del principio dell'accomodamento ragionevole riguarda la definizione degli organismi deputati a svolgere un ruolo istituzionale nella sua definizione e nelle fasi di accertamento, nonché la determinazione di procedure e modalità operative con cui consentirne l'operato: attualmente, infatti, il Tribunale è l'unico soggetto deputato a risolvere eventuali controversie.
Un dato normativo da cui poter partire nella pratica attuazione dell’accomodamento ragionevole può essere sen’altro il progetto personalizzato previsto dalla Legge 328/2000: questo atto giuridico consente infatti di realizzare la presa in carico integrata della persona con disabilità, adottando una metodologia a “rete”, in base al quale vengono individuati soggetti erogatori di prestazioni e misure che agiscono in interazione fra loro.
Inoltre, con la presa in carico globale e una valutazione dell'impatto sulla vita del lavoratore, si potrebbe anche evidenziare gli oneri gravanti sul datore di lavoro e delle misure e dei finanziamenti da lui attingibili, consentendo così di avere dei parametri per la misurazione della ragionevolezza dell'adattamento richiesto.
L’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità definisce che per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Richiamando i principi espressi dalla Convezione ONU, AISM accoglie con favore le novità apportate dal “Decreto lavoro” in materia di accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro per le persone con disabilità, ritenendo fondamentale il tema dell’inserimento e mantenimento del posto di lavoro. Tale Decreto, in particolare, va a rafforzare l’azione che AISM sta portando avanti insieme alle principali sigle sindacali – CGIL, CISL, UIL, UGL – di stimolo all’inserimento nella contrattazione, collettiva e aziendale, di clausole di maggior favore per la conciliazione dei tempi di lavoro, cura e vita per le persone con SM/disabilità.
Tali clausole riguardano ad esempio le facilitazioni per il lavoro part-time,l’adozione del telelavoro per casi specifici e la previsione di permessi lavorativi per terapie che prevedano un particolare impegno: strumenti che si possono a tutti gli effetti considerare “ accomodamenti ragionevoli”.
Il tema dell’accomodamento ragionevole si pone quindi a pieno titolo nelle priorità dell’azione associativa di AISM volta a promuovere l’effettività del diritto al lavoro delle persone con SM ( AISM in tema di lavoro sta portando avanti un tavolo di lavoro con i sindacati, ha attivato contatti con strutture pubbliche ed aziende e considera prioritario continuare a lavorare per garantire una corretta valutazione della disabilità ai fine della Legge 68/99 e dell’idoneità alla mansione ).
Proprio ai fini di una corretta idoneità alla mansione per le persone con sclerosi multipla, AISM ha elaborato con SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - una guida per i medici del lavoro, all’interno della quale si approfondisce anche il tema della consulenza ergonomica ai fini lavorativi e l’impiego degli ausili e strumenti informatici nel luogo di lavoro.