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13/06/2019

Verbali di invalidità, handicap e disabilità: cosa fare se non consentono di accedere alle agevolazioni fiscali

Da tempo le persone ci segnalano che in alcuni casi i loro verbali d’invalidità civile e di handicap (legge 104/92) non riportano i riferimenti di legge necessari per richiedere le diverse agevolazioni fiscali, collegate allo status di invalido o di persona con handicap. Richiamiamo brevemente i principali benefici fiscali e le corrispondenti diciture di legge che devono essere segnate nei verbali, per potervi accedere:

 

Beneficio: IVA al 4% sull’acquisto o sull’adattamento di auto nuova o usata; detrazione al 19% sui redditi della spesa di acquisto o adattamento del veicolo nuovo o usato; esenzione dalle tasse di trascrizione di proprietà e esenzione dal bollo.

 

Adattando il veicolo alla guida o al trasporto del disabile

Riferimento nel verbale: "Persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”

 

Senza bisogno di adattare il veicolo

Riferimento nel verbale: "Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).”

 

La frase “Persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta(art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche) consente invece di richiedere al proprio Comune di residenza  il Contrassegno per parcheggiare l’auto negli stalli per persone invalide.

 

Infine la frase 'l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5…” esclude ogni requisito e quindi l’acceso a tutti i benefici fiscali sull’auto e al contassegno.

 

Accade spesso che le persone non trovino questi riferimenti nei loro verbali, e per questo non ottengano le agevolazioni corrispondenti. Cosa si può fare in questi casi?

 

Purtroppo ad oggi non ci sono molte possibilità per porre rimedio e ci sono alcune osservazioni importanti:

 

Innanzitutto - forse banale, ma non scontato - affinché la commissione dell’invalidità, handicap o disabilità possa riportare una di queste specifiche dichiarazioni, deve poter riscontrare effettivamente alla visita che la persona ha una di queste condizioni (problemi motori, problemi a camminare, ecc.).

 

Nel novero però di queste diciture non ci sono metri di valutazione chiari ed è lasciato alla discrezionalità ed alla responsabilità dei medici valutatori identificare queste differenti condizioni, capendo ad esempio in quali circostanze una persona ha una “sensibile riduzione della capacità di camminare”, ma non “le ridotte o impedite capacità motorie…”, ecc.

 

Buona prassi quindi è prima di tutto portare documenti e certificati medici dettagliati e chiari alle visite succitate: è importante che i propri curanti evidenzino le problematiche della persona e se essa ha appunto difficoltà a camminare (indichino se cammina in autonomia o meno e per quanti metri, ecc.), a muoversi (indicando anche le difficoltà agli arti superiori e di movimento), ecc.

 

Nel caso della sclerosi multipla di difficile inquadramento è ad esempio il sintomo della fatica, in quanto non ha punteggi ai fini dell’invalidità e pone difficoltà anche nella valutazione dell’handicap. Tuttavia è consigliabile che sia indicato e possibilmente quantificato (con scale ad hoc) dagli specialisti (es. fisiatra).

 

La seconda questione più complessa riguarda la data del verbale. Il Decreto 5 del 2012 ha previsto all’art. 4 che le commissioni mediche indichino nei loro verbali di invalidità, handicap e anche di disabilità (legge 68/99) se la persona ha una delle condizioni per i benefici fiscali e/o per il contrassegno. In teoria quindi i verbali più recenti dovrebbero tutti riportare i requisiti, o la frase che li esclude ('l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5…”).

 

Chi invece ha un verbale antecedente il 2012 è più probabile che non ritrovi le diciture di legge, ma non può agire su quel verbale se non chiedendo un “aggravamento” dell’invalidità o dell’handicap.

 

Mentre i verbali più recenti (dopo il 2012) dovrebbero riportare le frasi citate per i benefici oppure escluderli. Se tuttavia non le riportano, si potrà fare ricorso o chiedere un riesame per autotutela entro  6 mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

 

In conclusione, se i verbale sono arrivati da poco alla persona, ci si potrà confrontare con un patronato di fiducia per valutare se sia il caso o meno di avviare ricorso o di richiedere autotutela; valutando attentamente che si verrà in questi casi richiamati a visita o comunque visitati e quindi che il giudizio finale potrebbe cambiare totalmente, cioè non saranno modificate solo le parti inerenti le agevolazioni fiscali, ma bensì potranno variare anche il grado di invalidità e di handicap.

 

Se invece i verbali sono molto datati, si potrà eventualmente valutare se sia il caso o meno di richiedere un aggravamento, per una rivalutazione complessiva della propria condizione.

 

L’Agenzia delle Entrate infatti prevedrebbe anche di accettare certificati integrativi del verbale, che indichino le condizioni di legge per le agevolazioni, ma dovrebbero essere certificati rilasciati comunque dalle commissioni d’ invalidità, handicap e disabilità. Non è previsto invece che dette commissioni possano rilasciare dei certificati correttivi o integrativi dei verbali, intesi come atti pubblici correggibili solo con ricorso, autotutela o modificabili con aggravamento.

 

Da tempo si sta discutendo come modificare e migliorare tutto il sistema di valutazione della disabilità e anche come certificare questi aspetti necessari per accedere alle agevolazioni in maniera anche più semplice e con meno aggravio per le persone disabili. Auspichiamo che con la ripresa dei lavori dell’Osservatorio Nazionale Disabilitài riescano a superare anche questi problemi di certificazione.

 

Per informazioni e approfondimenti dei singoli casi potete contattare il Numero Verde AISM.