Negli ultimi anni è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno: misura più blanda rispetto all’interdizione, in quanto all’amministratore vengono conferiti poteri di ordinaria amministrazione (cioè di semplice gestione del patrimonio, e non di disposizione), anche in via temporanea, di volta a volta differenti a seconda delle necessità.
La procedura si svolge davanti al giudice tutelare, sia nella prima fase che porta all’istituzione dell’amministrazione, sia nella fase successiva della gestione. La procedura è completamente gratuita proprio perché rivolta a realizzare finalità dello Stato di protezione degli incapaci. Gli atti e i provvedimenti di conseguenza non sono soggetti all’obbligo di registrazione (e dunque al pagamento della tassa di registro) e sono esenti dal contributo unificato richiesto per gli ordinari procedimenti civili (art. 46 bis, disp. att. cod. civ.). Chi vi ricorre deve pagare solo le spese per il rilascio di copia di atti e le spese richieste dall’ufficiale giudiziario per l’esecuzione delle notifiche.