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02/10/2020

Aumenti delle pensioni di invalidità: finalmente prendono il via

 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio, che ha imposto l'aumento delle pensioni agli invalidi civili totali tra i 18 e i 60 anni, INPS ha emesso una circolare (n° 107) con cui ha descritto i requisiti e le modalità per erogare tale aumento, in particolare per le pensioni di inabilità totale di invalido civile, non vedente, non udente e di inabilità totale previdenziale (si intende inabilità totale al lavoro 100%). Ecco i dettagli.

 

Beneficiari

Maggiori di 18 anni che siano:

- Invalidi civili totali (100%), ciechi assoluti e non udenti, titolari di pensione di inabilità (civile).

- Inabili totali al lavoro, titolari di pensione di inabilità previdenziale (basata sui contributi versati).

 

Requisiti reddituali per accedere (importi per il 2020)

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro;

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

     -redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

    - redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

 

Si contano i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF (sia a tassazione corrente che a tassazione separata), i redditi tassati alla fonte, anche i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

 

Non si calcolano: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

 

Importo della maggiorazione

In relazione ai redditi le maggiorazioni possono arrivare al massimo a:

364,70 euro mensili per invalidi civili totali e sordi per 13 mensilità;

341,34 euro mensili per i ciechi assoluti per 13 mensilità.

 

 

Come si fa domanda per l'aumento

Per gli invalidi civili, ciechi e sordi, l’aumento sarà erogato in automatico, riconosciuto d’ufficio, a partire dal 20 Luglio 2020, in base ai loro redditi. Mentre per gli inabili al lavoro occorrerà che facciano domanda e la maggiorazione decorrerà dal mese successivo alla domanda.

 

Ricordiamo nuovamente che la  Corte Costituzionale lo scorso luglio ha dichiarato l’incostituzionalità del limite di età (60 anni) previsto per gli aumenti della pensione d’invalido civile totale (100%) e ha imposto al legislatore di estendere la maggiorazione a tutti gli invalidi civili totali sopra i 18 anni.

 

Il Decreto-Legge del 14 agosto 2020 n° 104 ha poi esteso tale maggiorazione anche ai “sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o (a coloro) che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222” (pensione di inabilità al lavoro contributiva). Tale estensione è ancora parziale, escludendo gli invalidi parziali. Tuttavia questa norma dev’essere confermata in Parlamento entro il 14 ottobre pv, per cui può subire ancora modifiche.

 

Resta quindi il fatto che questo risultato debba essere esteso, consolidato e strutturato in una riforma più complessiva della normativa per tutte le persone con disabilità, che definisca i criteri ed i percorsi di valutazione della disabilità e delle relative misure assistenziali e delle provvidenze ad essi collegate. Pertanto l’Associazione continuerà a monitorare e seguire assiduamente questa fondamentale tematica.