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23/10/2020

Covid-19. Le indicazioni sul lavoro agile nell'ultimo Decreto del 19 ottobre

 

L’ultimo Decreto Ministeriale emanato con lo scopo di limitare il contagio da Covid-19 è stato emanato il 19 ottobre 2020 e contiene indicazioni sul lavoro agile nella Pubblicazione Amministrazione, su cui forniamo una rapida panoramica.

 

Nel testo viene ribadito che, nella Pubblica Amministrazione, il lavoro agile costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e che fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale (richiesto dall’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81).

 

È stato esplicitato nel Decreto che il lavoratore agile potrà alternare giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto e che l'espletamento dell'attività lavorativa in tale modalità non potrà costituire motivo di penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

 

Si è inoltre tornati sulla definizione di lavoratore fragile, identificato come un soggetto in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Son inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

I dirigenti dovranno assicurare la rotazione del personale e un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza (nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale), tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi.

 

I dirigenti amministrativi inoltre dovranno tenere conto, quando possibile, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

 

Tenendo conto l’evolversi della situazione epidemiologica, le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

 

A meno di motivate ragioni, le riunioni dovranno essere svolte in modalità a distanza.

 

Inoltre, per agevolare il personale dipendente nei trasferimenti e l’accesso al luogo di lavoro nelle realtà di grandi dimensioni, l’amministrazione individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. Il tutto tenendo ferma la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.

 

Infine, viene previsto che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

 

Il lavoro agile si svolge ordinariamente senza vincoli di orario e di luogo di lavoro, e può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità se ve ne fosse l’esigenza. Chi usufruisce del lavoro agile senza fasce di contattabilità, ha comunque diritti a tempi di riposo e alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Cosa succede nel settore privato

Il Decreto appena illustrato regolamenta l'accesso e lo svolgimento del lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda il settore privato, si continua a fare riferimento alle disposizioni del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) del marzo 2020 e del Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) del maggio 2020, con le successive modifiche e integrazioni.

 

In particolare, fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, l. n. 104/92) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni del suddetto articolo, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Si dà inoltre priorità nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

 

Il "Decreto Agosto" (D.L. n. 104/2020) ha riconosciuto (introducendo all'art. 26 del D.L. n. 18/2020 il comma 2 bis), dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, il diritto al lavoro agile per dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il diritto può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso attività di formazione professionale anche da remoto.

 

L'articolo 90 del Decreto Rilancio ha poi disposto - fino alla cessazione dello stato di emergenza e anche in assenza degli accordi individuali - il diritto al lavoro agile anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. La condizione per fruirne è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Tale modalità lavorativa deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Stesso diritto al lavoro agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.