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03/03/2021

Invalidità civili e handicap: introdotta la visita di accertamento a distanza

 

A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge  76/20, “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,  fra le altre anche l’introduzione della “visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza, sulla base della sola documentazione inviata. Ecco alcune note operative sui certificati  utili e necessari da presentare e dettagli su questa importante novità.

 

La Legge 120/20 di conversione del decreto legge 76/20 ha introdotto, in maniera sistemica, la possibilità di valutare invalidità e handicap a distanza, senza visita (art. 29 ter).

 

In particolare questa norma consente alle commissioni, di effettuare le valutazioni di invalidità civile  e di handicap (Legge 104/1992) anche solo sugli atti e sulla documentazione clinica inviata dalla persona, non convocandola quindi a visita diretta.

 

Questa modalità era già utilizzata in passato ad esempio nel caso delle visite finalizzate a decidere l’esonero dell’interessato da ogni visita di verifica o di patologie oncologiche (legge 80/06) o per revisioni straordinarie.

 

Durante poi la fase inziale di pandemia, dovendo sospendere le visite di accertamento, già l’INPS aveva sperimentato questa modalità anche per prime visite o aggravamenti, sempre nel caso specifico delle persone per le quali sussistessero evidenti condizioni di gravità.

 

La norma attuale introduce in maniera strutturale questa possibilità, in generale, per tutti gli accertamenti di invalidità e handicap (prime visite o revisioni ordinarie) e per tutti i casi in cui “sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva”.

 

La valutazione sugli atti può essere quindi disposta da INPS/ASL, che chiede appunto l’invio dei documenti, senza convocare a visita; oppure a richiesta del diretto interessato o da chi lo rappresenta, contestualmente all’invio della documentazione, o se il medico di base inserisce tale richiesta nel certificato medico introduttivo all’INPS.

 

“In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva,” l'interessato viene invece poi convocato a visita diretta.

 

Questa modalità può avere diversi risvolti pratici e innanzitutto diventa fondamentale l’invio di documentazione chiara, completa e adeguata: nel caso della sclerosi multipla è ancora più importante che la relazione medica, in primis quella del neurologo, descriva i vari aspetti relativi alle limitazioni funzionali del singolo e l’impatto che esse hanno sulla sua vita quotidiana e/o di relazione ed anche i sintomi invisibili della patologia, ancora più difficilmente valutabili a distanza.

 

Di estrema utilità è il modello di certificato neurologico, che AISM ha elaborato da tempo con la SIN: questo modello fornisce una traccia completa e chiara che consente alla commissione una valutazione più rispondente alle reali condizioni della persona.

 

 

Numero Verde