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21/01/2013

Invalidità civile: è dibattito sugli importi e i limiti di reddito del 2013

 

Nella consueta circolare di fine anno l'Istituto aveva inserito alcune novità peggiorative per le persone disabili. In seguito alla mobilitazione delle associazione ha fatto marcia indietro. La questione rimane aperta

 

In chiusura 2012 l’INPS ha emanato, come ogni anno, la circolare (n° 149 del 28 Dicembre 2012) con gli adeguamenti degli importi delle pensioni e dei limiti di reddito per avere l’invalidità.

 

Quest'anno, tuttavia, sono emerse alcune novità: per esempio che il limite di reddito per le pensioni di inabilità, ovvero per chi ha il 100% d’invalidità, comprendesse da quest’anno anche il reddito del coniuge. A questa disposizione è seguita la denuncia e l'azione di pressione di diverse associazioni (per informazioni Handylex e Superando) e di alcuni parlamentari, che ne hanno denunciato la gravità d’impatto sulle persone con disabilità. Si è svolto quindi un intervento del Ministro Fornero, e infine l'INPS ha rettificato la propria posizione. Il 14 gennaio 2013, infatti, la Direzione Generale INPS ha emesso il messaggio n. 717 “Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili.” che si conclude così: “sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

 

Ci sono stati in passato diversi tentativi, nelle Manovre del Governo, di agganciare l’indennità di accompagnamento al reddito, senza tuttavia prevedere un vero riordino delle provvidenze con criteri di efficacia ed efficienza - come già prevedeva la legge 328/00 - e un reale sviluppo dell’applicazione della legge 68/99 e del diritto al lavoro per le persone disabili. Nel 2011 e nel 2012 due sentenze della Cassazione (Cass. n. 5003 del 2011,  n. 4423 del 20/3/2012 Cassazione sez. lavoro), hanno stabilito che la “pensione di inabilità a favore degli invalidi civili [...] è subordinata alla sussistenza delle condizioni economiche dell’interessato, per la cui determinazione occorre tenere conto anche della posizione reddituale del coniuge.” In particolare si rileva nelle sentenze che l’esclusione dei redditi del coniuge sono solo espressamente previsti per l’assegno ordinario e pertanto non applicabili anche alla pensione di inabilità. L’INPS ha colto questa occasione per inserire nella propria circolare di dicembre la regola di cui sopra, pur trattandosi di una sentenza e non di una disposizione di legge.

 

Nonostante INPS sia poi tornata indietro sui suoi passi la questione resta aperta. Mancando un quadro normativo certo, sono possibili ulteriori tentativi di introdurre un riferimento al reddito familiare. AISM continuerà a monitorare gli eventuali provvedimenti e dare l'informazione più tempestiva e corretta sull'argomento.